Valutazione equitativa del deperimento merce e accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. V n. 33299 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo, il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione del materiale istruttorio né alla ponderazione degli elementi presuntivi posti a base dell’accertamento, trattandosi di attività riservata al giudice del fatto. Spetta unicamente al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, assumere e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze processuali quelle maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti, potendo anche escludere con giudizio implicito la rilevanza di un mezzo di prova. La censura che contesti la congruità della percentuale di abbattimento del valore della merce si risolve in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità. Quanto alla motivazione, essa può essere anche concisa, purché consenta di individuare il percorso argomentativo seguito; la motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. In ipotesi di definizione conforme alla proposta del relatore, l’art. 380-bis cod. proc. civ. configura una ipotesi di abuso del processo, con condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una società esercente commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari ha impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva rideterminato il reddito e la perdita d’impresa ai fini delle imposte dirette e dell’IVA. A fondamento dell’atto l’Amministrazione aveva valorizzato la vendita della merce a prezzi fortemente ribassati, ritenuta antieconomica.
La contribuente ha sostenuto che l’abbattimento del valore era giustificato da un evento calamitoso che aveva danneggiato i locali e la merce, parte andata al macero e parte svenduta a stock. L’Ufficio aveva riconosciuto solo un ribasso del 60%. La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha parzialmente accolto l’appello, fissando la percentuale di abbattimento al 75% e confermando la legittimità dell’accertamento induttivo. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2729 cod. civ., sostenendo che la documentazione prodotta (verbali dei Vigili del Fuoco, ordinanza comunale, fatture e documenti di trasporto) escludesse l’applicabilità del metodo induttivo, superando la presunzione di antieconomicità.
Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha svolto un preciso accertamento di fatto, riconoscendo che la svendita era giustificata dall’evento eccezionale e che era verosimile un ulteriore deperimento del materiale, ma ha escluso un ribasso pari al 90%, ritenendolo espressivo di un deperimento pressoché assoluto. La censura, pur formalmente articolata come violazione di legge, si sostanzia in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.
Il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione del materiale istruttorio né alla ponderazione degli elementi presuntivi: si tratta di attività riservata al giudice del fatto. Spetta unicamente a quest’ultimo individuare le fonti del convincimento, valutare le prove e sceglierne le più attendibili, potendo escludere anche con giudizio implicito la rilevanza di un mezzo istruttorio, senza obbligo di esplicitare per ogni prova le ragioni della sua irrilevanza (Cass. n. 13485 del 2014; Cass. n. 16499 del 2009).
Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione, seppure sintetica, espone l’iter logico seguito: riduzione della pretesa su base equitativa, tenuto conto dell’evento alluvionale e del tempo trascorso. La giurisprudenza ammette la motivazione concisa, purché consenta di individuare il percorso argomentativo (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014); la nullità presuppone che la sentenza, dietro la parvenza di giustificazione, non renda percepibile il fondamento della decisione (Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016), evenienza qui esclusa.
Il ricorso è rigettato, con regolazione delle spese secondo soccombenza. Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta, la Corte ha condannato la parte istante ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., richiamando Cass. Sez. Un. n. 28540 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 27195 del 2023: l’art. 380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo per la parte che non si attenga alla delibazione del relatore poi confermata dalla decisione.
Nota della Redazione
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