Inammissibile il ricorso che ripropone questioni coperte da giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 28917 del 02.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che investe una questione sulla quale si è formato il giudicato interno è inammissibile, perché la relativa critica non incide sulla ratio decidendi del giudice di appello. Quando il giudice di secondo grado ha confermato la decisione di primo grado rilevando che un autonomo capo di essa non è stato oggetto di appello, su quel capo si forma il giudicato e diviene inutile ogni ulteriore questione. Resta irrilevante, in sede di legittimità, la riproposizione delle questioni di fatto concernenti l’individuazione dell’atto presupposto annullato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva notificato al contribuente una intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cuneo, sostenendo che il credito erariale non era dovuto perché la cartella presupposta era stata annullata ed eccependo la mancata preventiva escussione della società debitrice.

Il giudice di primo grado accolse il ricorso con sentenza n. 3222/2021, per due ordini di motivi: il difetto dell’atto presupposto e la violazione dell’art. 2304 c.c. L’appello dell’Agenzia fu respinto dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado del Piemonte con sentenza n. 437/2023, che rilevò come il primo capo non fosse stato contestato e fosse quindi passato in giudicato. L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo l’ufficio ha denunciato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 2500 quinques e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte tributaria di II grado avrebbe travisato la prova per avere ritenuto annullata la cartella presupposta all’intimazione.

La Corte osserva che il motivo non coglie il senso della motivazione di rigetto dell’appello. Il giudice piemontese ha preliminarmente rilevato che la sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso sulla base di due ragioni: il venir meno della cartella presupposta e la mancata preventiva escussione della società.

Il giudice di appello ha poi constatato che la prima ragione di rigetto non era stata oggetto d’appello, così che su di essa si era formato il giudicato ed era priva di utilità ogni altra questione proposta. La conferma di quel capo esimeva il collegio, per il criterio della ragione più liquida, dall’esaminare il secondo motivo di riforma.

Pertanto, la critica formulata con l’unico motivo risulta erroneamente collocata nell’alveo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. o del travisamento della prova. Reiterare, solo in sede di legittimità, le questioni afferenti alla identificazione della cartella effettivamente annullata è del tutto inutile rispetto alle ragioni addotte dalla Corte tributaria per respingere l’appello.

Il ricorso risulta pertanto inammissibile. All’esito del giudizio segue la soccombenza della ricorrente nelle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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