Forma scritta dei contratti bancari e sanzione ex art. 380-bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. I n. 33359 del 20.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito della forma scritta dei contratti bancari e di intermediazione finanziaria, previsto a pena di nullità dall’art. 117 T.U.B. e dall’art. 23 T.U.F., va inteso in senso funzionale e non strutturale, avuto riguardo alla finalità di protezione del cliente. Esso è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata copia al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest’ultimo, mentre il consenso dell’intermediario può desumersi da comportamenti concludenti. La mancata consegna del documento di sintesi, avendo funzione meramente informativa, non integra il contenuto strutturale del contratto e non ne determina la nullità. Il TAEG o ISC, quale indicatore sintetico del costo complessivo, non rientra tra i tassi e le condizioni la cui omissione è sanzionata con la nullità. La conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. integra un’ipotesi di abuso del processo, con applicazione delle sanzioni dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

Il Fatto

Il titolare di rapporti bancari e la fideiussore convenivano in giudizio l’istituto di credito davanti al Tribunale di Marsala, contestando la legittimità di contratti di conto corrente e di finanziamento e deducendo la nullità di taluni contratti per mancanza di sottoscrizione da parte del funzionario della banca. Domandavano inoltre la ripetizione di interessi ultralegali e usurari, competenze anatocistiche, commissioni di massimo scoperto, oneri e spese.

Il giudice di primo grado rigettava l’opposizione e rideterminava il saldo debitorio del conto corrente in € 30.696,55. La Corte di appello di Palermo rigettava il gravame. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’istituto resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c.; i ricorrenti chiedevano la decisione della causa e il differimento dell’udienza per finalizzare un accordo transattivo.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la richiesta di differimento dell’udienza camerale. Il Collegio la respinge: la parte non ha depositato la proposta transattiva asseritamente formulata alla controparte e non risulta alcuna adesione dell’istituto al rinvio richiesto.

Quanto al primo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite n. 898 del 2018 hanno affermato che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità azionabile dal solo cliente, va inteso in senso funzionale: esso è rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e consegnato al cliente, essendo sufficiente la sottoscrizione di quest’ultimo. Il principio è stato ribadito per tutti i contratti bancari da Cass. n. 28500 del 2023. La Cass. n. 18230 del 2024 ha poi precisato che il requisito ad substantiam attiene alla veste esteriore del contratto e non si estende alla consegna del documento, la cui omissione non produce nullità. La decisione impugnata risulta conforme a tali principi.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La corte distrettuale lo aveva disatteso sulla base di due autonome rationes decidendi: l’improponibilità della doglianza, proposta solo in appello, e l’esclusione della nullità per assenza del documento di sintesi. La Corte condivide la seconda, richiamando Cass. n. 16456 del 2024 e Cass. n. 5151 del 2024: il TAEG o ISC e il TAN sono entità giuridiche distinte e il TAEG, indicatore sintetico del costo complessivo, non rientra tra i tassi la cui omissione è sanzionata con la nullità ex art. 117 T.U.B. L’efficacia di questa autonoma ratio rende superfluo valutare le censure contro la prima, operando il principio per cui l’omessa impugnazione di una motivazione autonoma sufficiente rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.

Quanto al terzo motivo, la Corte ricorda che nell’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. l’onere della prova incombe su parte attrice. Il contratto di apertura di credito, se già previsto nel contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve essere a sua volta redatto per iscritto a pena di nullità. La doglianza mira in realtà a un riesame di accertamenti fattuali, non consentito in sede di legittimità.

Il Collegio ritiene condivisibili le conclusioni del Consigliere delegato, non efficacemente contestate. Dichiara quindi il ricorso inammissibile. Poiché la decisione è conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., applica l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., condannando la parte ricorrente alla somma equitativamente determinata e al pagamento a favore della Cassa delle ammende, richiamando le Sezioni Unite n. 27433 e n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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