Esame contabile del c.t.u. e prova dei fatti principali nel giudizio di (Cass. civ. Sez. III n. 34065 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’esame contabile di cui all’art. 198 cod. proc. civ. il consulente tecnico d’ufficio, pur potendo acquisire, nel contraddittorio delle parti, tutti i documenti necessari a rispondere ai quesiti, non può acquisire quelli diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda o delle eccezioni, il cui onere di allegazione e dimostrazione grava sulle parti ed è soggetto ai termini perentori dell’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo di prova e non può scardinare il riparto dell’onere probatorio né le decadenze processuali, essendo il consulente mero ausiliario del giudice. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore che non abbia tempestivamente documentato l’erogazione del finanziamento e la pattuizione degli interessi non può supplire alla propria inerzia mediante l’attività dell’ausiliario.
Il Fatto
La banca otteneva dal Tribunale di Aosta un decreto ingiuntivo di oltre 498.000 euro, oltre interessi, nei confronti della fideiussore di una società di persone, in relazione a un mutuo fondiario. L’ingiunta proponeva opposizione e, nel corso dell’istruttoria, contestava la quantificazione del credito; il giudice ordinava all’opposta l’esibizione dei piani di ammortamento ex art. 210 cod. proc. civ. L’opposta non adempiva e mancava anche l’atto di quietanza del mutuo.
Nelle more interveniva una prima società cessionaria del credito, che chiedeva la conferma del decreto e produceva piano di ammortamento, estratti conto e dichiarazione di quietanza; successivamente interveniva una seconda cessionaria. Il Tribunale, espletata consulenza tecnica d’ufficio, condannava la fideiussore al pagamento di oltre 512.000 euro. La Corte d’appello di Torino, in riforma, revocava il decreto ingiuntivo e rigettava la domanda, ritenendo la documentazione tardiva e non sorretta da idonea dimostrazione. Le cessionarie ricorrevano per cassazione; proponeva ricorso anche la banca incorporante dell’originaria creditrice.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso della banca, per tardività. Il ricorso principale era stato notificato il 3 agosto 2023 sia alla controricorrente sia alla banca; da tale notificazione decorrono i termini degli artt. 369 e 370 cod. proc. civ., pari complessivamente a 40 giorni, tenuto conto della sospensione feriale. Il ricorso della banca, qualificabile come incidentale, è stato notificato il 13 ottobre 2023, oltre la scadenza del 10 ottobre, ed è pertanto inammissibile, con richiamo a una serie di precedenti conformi.
Nel merito, il giudice d’appello aveva accolto il motivo relativo alla violazione dell’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ., avendo il tribunale ritenuto tempestiva la documentazione prodotta dall’intervenuta senza rimessione in termini. L’intervento era avvenuto dopo la scadenza dei termini perentori: l’interveniente accettava il processo nello stato in cui si trovava, senza poter produrre nuove prove. Inoltre i documenti non erano ammissibili in relazione all’ordine di esibizione, che riguardava solo i piani di ammortamento.
Con il primo motivo le ricorrenti invocavano l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 2086/2022, secondo cui il consulente, nell’esame contabile, può acquisire i documenti necessari a rispondere ai quesiti anche se diretti a provare i fatti principali. La Corte respinge la lettura proposta: le medesime Sezioni Unite ammettono l’acquisizione solo a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni. Le regole contrattuali determinanti la quantificazione del credito del fideiussore rientrano nel fatto principale, e il consulente non può sostituire l’attore inadempiente.
Il secondo motivo, che lamentava l’assenza di dissenso dell’opponente all’utilizzo dei documenti, e il terzo, che negava la soggezione della consulenza alle preclusioni, sono parimenti rigettati. La consulenza non è mezzo di prova: diversamente opinando, essa scardinerebbe il riparto dell’onere probatorio e i termini di decadenza, distruggendo la struttura non ufficiosa del processo. Il ricorso principale è quindi rigettato, con compensazione delle spese tra le ricorrenti e condanna alle spese in favore della controricorrente.
Nota della Redazione
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