Rottamazione quater e estinzione d’ufficio del giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 33413 del 21.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater), l’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 108/2025, interpreta il secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 della legge n. 197/2022 nel senso che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi, il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, anche in grado di legittimità, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’esito della domanda e della documentazione attestante il versamento. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di liquidazione con cui richiedeva le ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, con aliquote proporzionali, in relazione alla registrazione di un atto pubblico di compravendita immobiliare stipulato nel 2013. La società riteneva applicabile il trattamento riservato ai Gruppi europei di interesse economico e impugnava l’atto; separatamente impugnava la pretesa anche la parte venditrice.
I giudici di prossimità, previa riunione dei giudizi, accoglievano il ricorso della società. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che l’atto di acquisto non fosse funzionale alle finalità istituzionali del Gruppo e configurasse un uso genericamente commerciale. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi; nelle more aderiva alla rottamazione quater.
La Motivazione della Corte
La Corte non esamina i motivi di merito, perché il giudizio è assorbito dalla sopravvenuta definizione agevolata. La società ha depositato memorie chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla rottamazione quater relativa alla cartella emessa a seguito dell’avviso opposto.
L’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, inserito in sede di conversione dalla legge n. 108/2025, stabilisce che, ai soli fini dell’estinzione dei giudizi aventi ad oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, il perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata. L’estinzione è dichiarata d’ufficio dal giudice, anche in cassazione.
Il perfezionamento non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato. Esso presuppone il compimento della procedura amministrativa — dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della definizione, con rinuncia ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare e scadenze delle rate — e il riscontro documentale dei pagamenti già effettuati. Il collegio richiama sul punto Cass. civ. n. 24428 dell’11 settembre 2024 e Cass. n. 29574/2025, cui l’intervento normativo dà riscontro.
Nel caso concreto la società ha documentato l’istanza, accolta dall’Agente della riscossione, il piano di rateazione comprensivo del debito iscritto a ruolo e il versamento della prima rata entro il termine. Il giudizio di legittimità va pertanto dichiarato estinto, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
La declaratoria di estinzione preclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che consegue alle sole statuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, come affermato da Cass. civ. Sez. V n. 25485 del 12 ottobre 2018.
Nota della Redazione
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