Rendita catastale impianto eolico, torre esclusa ma stima va rifatta (Cass. civ. Sez. V n. 13830 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di catasto, l’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in vigore dall’1 gennaio 2016, non ha abrogato, nemmeno in forma tacita, l’art. 1, comma 244, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, quanto al rinvio per relationem, con attribuzione di valore normativo, alla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 6/T del 30 novembre 2012 e ai relativi allegati, in ordine alle metodologie alternative di stima diretta degli immobili a destinazione speciale o particolare. La disciplina sopravvenuta si è limitata a ridefinire l’oggetto rilevante della stima, escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Ne consegue che, per gli impianti eolici, una volta esclusi dal computo torri e aerogeneratori per la loro strumentalità al processo produttivo, la rendita va determinata con il procedimento indiretto ad approccio di costo, avendo riguardo al solo valore degli immobili residui, cioè suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, rispetto ai quali soltanto possono computarsi spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate ha rettificato la proposta di accatastamento presentata dalla società proprietaria di un impianto eolico composto da nove aerogeneratori. La dichiarazione Docfa indicava il classamento in categoria D 1 e una rendita di 2.400,00 euro; l’Ufficio la rettificava in 9.790,00 euro.
La pronuncia di primo grado, favorevole alla contribuente, è stata riformata in appello. La Cassazione, con una precedente ordinanza di rinvio, ha accolto il ricorso della società e ha rimesso al giudice di secondo grado due quesiti: accertare se la torre costituisca o meno macchinario, congegno, attrezzatura o impianto funzionale al processo produttivo di energia elettrica, e determinare la rendita inserendo nel calcolo il valore dei cespiti secondo i principi indicati. Il giudice del rinvio ha escluso la torre dal computo e ha fissato la rendita in 4.490,00 euro, richiamando un prospetto contenuto in una memoria dell’Ufficio. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo, incentrato sulla motivazione apparente. La sentenza impugnata, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione: non indica quali elementi siano stati considerati per comporre la rendita, con quali valori, né espone le ragioni per cui la stima dell’Ufficio sia stata preferita a quella del consulente tecnico d’ufficio. Il principio richiamato è quello per cui il vizio ricorre quando la motivazione non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, non attingendo il minimo costituzionale imposto dall’art. 111, comma 6, Cost.
La Corte rileva che il giudice del rinvio ha affermato che il CTU avrebbe esorbitato dal compito assegnatogli, senza chiarire per quale ragione né su quali aspetti dell’incarico, e ha poi recepito il prospetto di parte. Così facendo ha omesso l’accertamento richiesto dal mandato di legittimità, che imponeva di determinare la rendita considerando tutti gli elementi dell’imponibile, anche alla luce delle deduzioni delle parti.
Sul piano sostanziale, l’ordinanza ricostruisce il sistema estimativo. L’art. 10 del r.d.l. n. 652 del 1939 e gli artt. 8 e 30 del d.P.R. n. 1142 del 1949 prevedono la stima diretta per gli opifici e per le unità non raggruppabili in classi; la circolare n. 6/T del 2012 distingue il procedimento diretto, fondato sul reddito lordo, da quello indiretto, basato sul valore di mercato o sul costo di ricostruzione, con l’applicazione di un coefficiente di riduzione rapportato allo stato attuale delle unità.
La Corte esclude che l’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208 del 2015 abbia abrogato, anche solo tacitamente, il rinvio normativo alla circolare del 2012. La nuova disciplina ridefinisce l’oggetto della stima, includendo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, ed escludendo macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Qui si colloca l’orientamento consolidato sulla torre eolica, considerata componente essenziale e attiva della macchina, al pari di rotore e navicella.
Ne discende che, esclusa la torre, la stima indiretta deve concentrarsi sul valore cumulativo degli immobili residui: suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata. Solo su tali componenti possono essere calcolate spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari. La sentenza impugnata, non dando conto degli elementi assunti a base del computo, non ha consentito il controllo sull’applicazione di tali parametri. Gli ulteriori motivi restano assorbiti. La pronuncia viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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