Cessione di quote non riqualificabile come cessione d’azienda (Cass. civ. Sez. V n. 4562 del 20.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 87, della legge n. 205/2017 e dall’art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018, impone di interpretare l’atto presentato alla registrazione in base al solo suo contenuto testuale. Non rilevano gli elementi extratestuali, i comportamenti delle parti, gli interessi economici perseguiti né le disposizioni contenute in atti collegati, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico. Ne consegue che la cessione di quote non può essere riqualificata come cessione d’azienda fondandosi sulla funzione economica dell’operazione: la riqualificazione degli atti in chiave antielusiva è riservata all’art. 10-bis della legge n. 212/2000, con le relative garanzie.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione, riqualificava una complessiva operazione societaria come cessione di ramo d’azienda, applicando l’imposta di registro in misura proporzionale al valore del bene ceduto. La società contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che lo dichiarava illegittimo. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello dell’Ufficio, escludendo che le operazioni fossero state poste in essere al solo scopo di conseguire un risparmio fiscale, in presenza di valide ragioni economiche, commerciali e finanziarie.
Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo. La società contribuente non svolgeva difese. Con ordinanza interlocutoria, il Collegio disponeva il rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la reale volontà delle parti era quella di cedere il ramo operativo dell’azienda. La Corte ha giudicato il motivo infondato, muovendo dalla riformulazione normativa e dal quadro costituzionale ed europeo.
La Corte costituzionale n. 158 del 21 luglio 2020, richiamata dalla successiva n. 39/2021, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., precisando che il legislatore ha riaffermato la natura di imposta d’atto del tributo, coerente con un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto registrato. Un’interpretazione in chiave antielusiva provocherebbe incoerenze nell’ordinamento, consentendo all’amministrazione di operare senza la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e di svincolarsi dal riscontro di indebiti vantaggi fiscali.
La Corte di giustizia europea, con l’ordinanza C-250/22 del 21 dicembre 2022, ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale, non costituendo l’imposta di registro un tributo armonizzato. La Corte ha poi richiamato la propria pronuncia n. 2252/2023, che ha escluso la riqualificazione della cessione di quote come cessione d’azienda fondata sulla funzione economica dei contratti, non essendovi identità di effetti giuridici tra i due negozi.
Nel caso concreto, la stessa Agenzia aveva ammesso che la riqualificazione derivava dall’analisi di una pluralità di negozi distinti, esterni all’atto sottoposto a tassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.
Nota della Redazione
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