Spese di opposizione al decreto di liquidazione e difesa personale dell’avvocato (Cass. civ. Sez. II n. 33760 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale. Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento di opposizione e l’eventuale obbligo di pagamento delle spese sono regolati dagli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., relativi alla responsabilità delle parti per le spese. La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale ex art. 86 cod. proc. civ. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali, i diritti e gli onorari. La compensazione resta consentita solo nelle ipotesi tassative previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ..

Il Fatto

Un avvocato svolge attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale, conclusosi con sentenza di assoluzione. Il giudice monocratico liquida il compenso con decreto, riconoscendo una somma ritenuta insufficiente.

L’avvocato propone opposizione. Il Tribunale accoglie l’opposizione e ridetermina il compenso in misura superiore, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese vive. Ritiene però non dovute, o comunque da compensare, le spese per onorari del giudizio di opposizione. Avverso tale capo l’avvocato ricorre in Cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere il Tribunale escluso la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione. Il motivo è ritenuto fondato.

La Corte muove dal presupposto che l’opposizione avverso il decreto di pagamento non rientra tra le “procedure derivate ed accidentali comunque connesse” di cui all’art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002. Il difensore, in questa sede, esercita una legittimazione autonoma a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.

Da ciò discende la conseguenza processuale decisiva: il diritto agli onorari del procedimento di opposizione e l’obbligo di pagamento delle spese sono regolati dalle norme sulla responsabilità delle parti per le spese. La Corte richiama, in sede penale, Sezioni Unite n. 25931 del 2008 e, in sede civile, Sez. VI-2 n. 7072 del 2018, oltre a Sez. VI-2 n. 4698 del 2019.

Il collegio affronta poi il profilo della difesa personale. L’art. 86 cod. proc. civ. consente all’avvocato di difendersi da sé, ma ciò non muta la natura professionale della prestazione. Il giudice deve quindi liquidare i diritti e gli onorari secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali.

Quanto alla compensazione, la Corte ne ribadisce i ristretti margini, richiamando le modifiche introdotte dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ. dal d.l. n. 132 del 2014 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018. La compensazione è ammessa solo per reciproca soccombenza, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o sopravvenienze di eccezionale gravità, come ribadito da Sez. II n. 27802 del 2025. La difesa personale non integra alcuna di tali ipotesi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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