Compensi difensore patrocinio spese Stato liquidazione sotto minimo tabellare (Cass. civ. Sez. II n. 33759 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il valore della causa si identifica con il disputatum, ossia con la differenza tra la somma richiesta e quella liquidata. La liquidazione giudiziale non può scendere al di sotto del minimo tabellare previsto dal d. m. n. 55 del 10/03/2014 e successive modificazioni, pena la cassazione del provvedimento. La doglianza relativa al rimborso delle spese vive è inammissibile quando difetta di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza.
Il Fatto
Il ricorrente, avvocato, svolse attività difensiva in favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento penale. La Corte d’appello di Bologna, in composizione monocratica, con decreto liquidò a titolo di compenso professionale la somma di € 900,00, oltre spese forfettizzate, i.v.a. e c.p.a.
Avverso tale provvedimento il difensore propose opposizione, lamentando la violazione dei parametri generali per la determinazione dei compensi. Il Presidente della Corte distrettuale, in parziale accoglimento, determinò i compensi in € 1.350,00, condannando l’Amministrazione alla refusione delle spese. Il difensore ricorse allora per cassazione, deducendo la violazione della tabella n. 12 allegata al d. m. n. 55/2014 e la liquidazione in misura inferiore ai minimi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione affronta la questione della corretta quantificazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e del valore da attribuire al procedimento di opposizione avverso il decreto di liquidazione.
Il Collegio osserva che il motivo è fondato nei limiti indicati. Il valore della causa, nell’opposizione avverso il decreto di liquidazione, si identifica con il disputatum, cioè con la differenza tra la somma già liquidata e quella richiesta: nel caso di specie, € 1.350,00 – 900 = € 450,00.
Su tale base, il minimo di tabella, come correttamente indicato dal ricorrente, assomma a € 247,00. Il Giudice dell’opposizione, liquidando € 200,00, ha riconosciuto un importo inferiore al minimo per una differenza di € 47,00. Non vi è dubbio, rileva la Corte, che il Giudice del merito abbia inteso riconoscere una somma non superiore al minimo.
Conseguentemente, cassata la decisione per avere liquidato compensi in misura inferiore al minimo, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, co. 2, cod. proc. civ., determinandosi il compenso per la fase dell’opposizione in complessive € 247,00, invece che in € 200,00.
La doglianza afferente al rimborso delle spese vive è invece dichiarata inammissibile per difetto di specificità sotto il profilo dell’autosufficienza, non avendo il ricorrente puntualmente allegato gli esborsi effettivamente sostenuti. All’epilogo consegue la condanna del controricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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