Errata declaratoria di contumacia: nullità della sentenza senza onere di allegare pregiudizio (Cass. civ. Sez. I n. 5864 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’erronea dichiarazione di contumacia di una parte regolarmente costituita determina un vizio della sentenza, deducibile in sede di impugnazione, che sussiste ogni qualvolta l’errore abbia inciso sull’effettività del contraddittorio e sull’esercizio del diritto di difesa. Alla parte che denunci tale vizio non è richiesto di allegare né di provare un pregiudizio concreto ulteriore rispetto alla lesione del diritto processuale subìto. Il principio del contraddittorio, di cui il diritto di difesa è compiuta espressione, opera come cardine del processo giurisdizionale e non tollera limitazioni fondate sul diverso principio di economia processuale. Ne consegue la nullità della sentenza e la cassazione con rinvio.

Il Fatto

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano brevetti e marchi, con sentenza n. 64/2022, ha annullato la decisione con cui l’Ufficio aveva respinto la domanda di registrazione di un marchio nazionale, ritenendo debole il segno anteriore e sufficienti le differenze tra i segni a escludere il rischio di confusione. La Commissione ha fondato la decisione sul rilievo che la titolare del marchio anteriore non si era costituita in giudizio.

La società ricorrente, anche in qualità di incorporante la titolare del marchio anteriore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la propria dante causa si era invece costituita tempestivamente e che le sue difese e i documenti prodotti non erano stati esaminati. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha resistito con controricorso; l’altra parte intimata non ha svolto difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per violazione delle norme sul contraddittorio e sul diritto di difesa, in relazione all’errata declaratoria di contumacia della titolare del marchio anteriore. La Corte ne verifica la fondatezza alla luce della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’erronea dichiarazione di contumacia di una parte non determina un vizio deducibile in cassazione se non provochi in concreto alcun pregiudizio allo svolgimento dell’attività difensiva né incida sulla decisione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2881 del 2002 e ribadito da Cass. n. 14763 del 2006, Cass. n. 3704 del 2012 e Cass. n. 5408 del 2020. In tale prospettiva la parte dovrebbe indicare quale limitazione abbia subito nell’esercizio del diritto di difesa e quale incidenza vi sia stata sull’esito della lite.

La Corte tuttavia richiama il più recente arresto delle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, che, in tema di pronuncia della sentenza prima della scadenza dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica, ha escluso l’onere di allegare o provare un pregiudizio specifico ulteriore rispetto alla lesione del diritto processuale. Il principio è stato esteso dalla Corte anche all’ipotesi di mancata concessione del termine, essendo identica la questione.

Le Sezioni Unite hanno affermato che la parte, il cui diritto processuale sia stato leso, non ha l’onere di allegare né di dimostrare che la violazione le abbia provocato un pregiudizio specifico, poiché quello del contraddittorio è principio cardine del processo giurisdizionale, al quale il diritto di difesa si associa e che deve realizzarsi in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. Il Collegio applica tale indirizzo alla fattispecie, ritenendo che il mancato rispetto del contraddittorio, stante l’erronea declaratoria di contumacia, integri censura che non necessita di essere sostenuta dall’allegazione di un concreto pregiudizio.

La Corte accoglie quindi il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione dei ricorsi, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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