Compensazione spese processo tributario solo con gravi ed eccezionali ragioni motivate (Cass. civ. Sez. V n. 33785 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la compensazione delle spese di lite, oltre che nell’ipotesi di soccombenza reciproca, è ammissibile solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, da enunciare espressamente nella decisione. Le ragioni giustificatrici devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche. Il giudice deve tener conto della condotta processuale della parte soccombente nell’agire e resistere in giudizio, nonché dell’incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere contraria al principio di proporzionalità l’applicazione del criterio generale della soccombenza. La motivazione che si limiti a richiamare la complessità giuridica della vicenda, dopo averne escluso la sussistenza, incorre in violazione di legge ed è censurabile in sede di legittimità.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una precedente pronuncia della medesima Commissione e aveva compensato le spese processuali, ravvisando straordinari ed eccezionali motivi in ragione della complessità giuridica della vicenda.
Il contribuente, integralmente vittorioso nel merito, censura quella statuizione sulle spese. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso. La questione approda in Cassazione per stabilire se il richiamo alla complessità della causa possa integrare le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla norma per derogare al criterio della soccombenza.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, sono fondati. Il percorso argomentativo prende le mosse dall’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2), d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 01.01.2016. La disposizione consente alla commissione tributaria di compensare in tutto o in parte le spese soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.
La Corte richiama il costante orientamento secondo cui la compensazione è consentita esplicitando nella motivazione le ragioni che la sorreggono, le quali non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. Le gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con formule generiche, adattabili a ogni tipologia di causa.
Nel caso concreto, la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver dato atto dell’immediata percepibilità dell’assenza di decisività del prospettato errore revocatorio — il che esclude di per sé la complessità giuridica della questione — aveva poi contraddittoriamente ritenuto la questione giuridicamente complessa. Il collegio di legittimità rileva come la motivazione fosse apodittica e tale da impedire di apprezzare le reali ragioni sottese alla disposta compensazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso: la sentenza è cassata e la causa rinviata alla C.G.T.2 della Campania, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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