Notifica della cartella non converte la prescrizione breve in decennale (Cass. civ. Sez. V n. 3359 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scadenza del termine per proporre opposizione alla cartella di pagamento produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito tributario, senza determinare la conversione del termine breve di prescrizione in quello ordinario decennale ex art. 2953 cod. civ. Tale disposizione si applica solo quando intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, poiché la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. In difetto di conversione, il termine di prescrizione resta quello proprio di ciascun tributo secondo la rispettiva legge di imposta o, in mancanza, secondo la natura dell’obbligazione. Per i tributi erariali, in assenza di espressa previsione, trova applicazione l’art. 2946 cod. civ., con esclusione del termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ..
Il Fatto
Il contribuente impugna due avvisi di intimazione di pagamento: l’uno relativo all’Irpef dovuta per l’anno d’imposta 1996, l’altro all’Iva e all’Ilor dovute per il 1997, entrambi emessi in forza di cartelle di pagamento notificate a distanza di oltre nove anni. La commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso e la commissione regionale conferma, ritenendo le notifiche regolari, non maturata alcuna prescrizione e non necessaria l’allegazione delle cartelle all’intimazione. Il contribuente ricorre per cassazione deducendo la prescrizione breve, l’irregolarità delle notifiche e la decadenza dal potere impositivo.
In corso di causa l’Agenzia delle entrate-Riscossione dà atto che la cartella sottesa alla prima intimazione è stata annullata ex lege per effetto della disciplina di definizione agevolata dei carichi di modesto importo.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che l’annullamento ex lege opera automaticamente, ipso iure, al ricorrere dei presupposti di legge e, per i debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto e meramente dichiarativo. Per tale intimazione è pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere; le censure restano da esaminare solo con riferimento all’altra.
La prima censura è infondata. Le Sezioni Unite n. 23397 del 2016 hanno stabilito che la scadenza del termine per opporsi alla cartella produce la sola irretrattabilità del credito contributivo, senza convertire il termine breve di prescrizione in quello decennale ex art. 2953 cod. civ. Quest’ultima norma si applica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo: la conversione opera quindi soltanto quando la definitività della pretesa discenda da un accertamento giudiziale passato in giudicato e non dalla mancata impugnazione della cartella.
Quanto ai tributi erariali, la Corte conferma che il credito per la loro riscossione si prescrive nel termine decennale ex art. 2946 cod. civ., per l’assenza di una previsione espressa. È esclusa l’applicazione dell’art. 2948 cod. civ., perché l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo e unitario e non è legata ai pagamenti precedenti. Analogo ragionamento vale per l’Ilor.
La seconda censura è in parte infondata e in parte inammissibile. Nel contenzioso tributario l’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti di produrre nuovi documenti anche fuori dei limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., sicché il deposito della relata in appello è regolare. Quanto alla querela di falso, proposta solo in sede penale, la Corte chiarisce che il giudizio civile di falso e quello penale hanno funzioni diverse: solo la querela civile impone l’accertamento della falsità e giustifica la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. In cassazione la querela riguarda solo gli atti del giudizio di legittimità e non gli atti posti a fondamento della decisione di merito: una volta accertata la falsità con sentenza definitiva, il rimedio è la revocazione ex art. 395, primo comma, n. 2, cod. proc. civ.
Dalla regolare notifica della cartella discende l’inammissibilità della terza censura, poiché la decadenza dal potere impositivo andava fatta valere nel termine di impugnazione della cartella stessa. Il ricorso è rigettato nel resto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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