Motivazione apparente in appello e dovere di confronto col primo grado (Cass. civ. Sez. II n. 6698 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., operata dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, va interpretata come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. È pertanto denunciabile in cassazione la sola anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Rientra in tale anomalia la motivazione apparente, che ricorre quando essa, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, recando argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. È nulla, in particolare, la sentenza d’appello che affermi di non condividere il primo verdetto senza uno specifico confronto con i punti salienti della motivazione del Tribunale, manifestando un mero immotivato diverso volere.
Il Fatto
La società titolare di un impianto di distribuzione di energia elettrica agì in reintegrazione possessoria nei confronti della ricorrente, deducendo che quest’ultima, in occasione dei lavori di installazione di una nuova cabina, aveva impedito il passaggio dei cavi interrati nell’ultimo tratto di una fascia di terreno asservita. La resistente contestò l’aggravamento della servitù e chiese il risarcimento del danno.
Il Tribunale accolse l’interdetto possessorio; nel merito possessorio dichiarò cessata la materia del contendere quanto alla reintegra e condannò la distributrice al ripristino dei luoghi e al risarcimento. La Corte d’appello di Bologna ribaltò l’esito, accogliendo l’impugnazione principale e rigettando quella incidentale. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, co. 2, e 183, co. 6, nn. 1 e 2, cod. proc. civ., sostenendo che il giudice d’appello avesse dissentito dal primo grado senza spiegare compiutamente le ragioni di un tale dissenso, poiché il Tribunale aveva puntualmente valutato tardive e comunque infondate le circostanze poste a base del convincimento della Corte territoriale.
La censura è fondata. Il Collegio osserva che la Corte d’appello non affronta affatto le argomentazioni poste a base della decisione del Tribunale: resta infatti ignoto perché il giudice di secondo grado abbia deciso difformemente da quello di primo, e le affermazioni di non condivisione, in assenza di uno specifico confronto con i punti salienti della motivazione, manifestano l’esercizio di un mero immotivato diverso volere.
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, salvo il caso della motivazione apparente, che ricorre quando essa, graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture (vengono citate Sez. 6 n. 13977 del 23.5.2019, Rv. 654145 e S.U. n. 22232 del 2016). In particolare, il giudice d’appello avrebbe dovuto contrastare l’affermata tardività della deduzione circa la parziale occupazione del percorso asservito, l’affermata non dimostrata impossibilità di rispettare il tracciato contrattuale e l’affermata mancata prova del possesso sulla porzione occupata dai cavi interrati.
La sentenza d’appello è quindi cassata perché sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, con la quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di esporre le ragioni della propria decisione. Gli altri motivi, tra cui quelli relativi ai poteri del c.t.u. e alla violazione del contraddittorio, restano assorbiti. La Corte rinvia alla Corte d’appello di Bologna, altra composizione, anche per il regolamento delle spese.
Nota della Redazione
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