Termine per l’avviso TARI è di decadenza, non di prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 34118 del 25.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, quando si contesta la tardività della notificazione dell’avviso di accertamento viene in discussione l’osservanza del termine per l’esercizio del potere impositivo e, dunque, l’istituto della decadenza, non la prescrizione. L’estinzione dell’obbligazione tributaria per decorso del tempo resta estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale, essendo la prescrizione invocabile solo in sede di recupero del tributo, dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo. Per i tributi locali il termine decadenziale è fissato dall’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, che impone la notificazione degli avvisi a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Il Fatto

Un contribuente impugnava dinanzi alla giustizia tributaria l’avviso di accertamento relativo alla TARI 2014, per un importo di euro 319,34. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello. Il contribuente proponeva allora ricorso per cassazione, mentre il Comune intimato non si costituiva.

La questione centrale riguardava la tempestività della notificazione dell’avviso, avvenuta il 1° settembre 2020: il contribuente sosteneva che il credito tributario fosse ormai prescritto, per essere decorso il termine quinquennale dal 31 dicembre dell’anno in cui il tributo avrebbe dovuto essere versato.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce con nettezza la distinzione tra i due istituti. Il giudice di appello, chiamato a valutare la tempestività della notifica dell’atto impositivo, aveva correttamente applicato la disciplina della decadenza di cui all’art. 1, comma 161, legge n. 296/2006, poiché in contestazione era l’osservanza del termine di legge per l’esercizio del potere impositivo. Proprio muovendo dalle deduzioni del contribuente, il giudice di merito aveva riqualificato l’eccezione di prescrizione, affermando che quando si contesta il tempestivo esercizio del potere impositivo viene in rilievo il diverso istituto della decadenza.

È il ricorrente, osserva la Corte, a sovrapporre erroneamente le due discipline. Trattandosi di atto impositivo e non meramente riscossivo, l’estinzione dell’obbligazione tributaria per decorso del tempo resta estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale, assoggettato a un limite temporale riconducibile alla decadenza (Cass. 16229/2022). Nell’ordinamento tributario la prescrizione opera in sede di recupero del tributo solo dopo il tempestivo esercizio della pretesa impositiva e il definitivo accertamento del diritto al prelievo, ipotesi sulla quale si sofferma Cass. SSUU n. 23397/2016.

Ne deriva che, ai fini del tempestivo esercizio del potere impositivo, assume rilievo la data in cui l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica dell’atto (Cass. Sez. Un. 40543/2012); il credito divenuto definitivo resta invece soggetto al regime della prescrizione (Cass. n. 32048/2021; Cass. SSUU n. 23397/2016). Applicando il citato art. 1, comma 161, la notifica del 1° settembre 2020 risulta tempestiva: essendo la dichiarazione TARI 2014 dovuta nel 2015, il termine scadeva il 31 dicembre 2020.

Cadono anche le censure sull’individuazione del dies a quo, poiché il giudice di appello ha tenuto distinti i due termini, ritenendo non spirato quello di decadenza decorrente dal 31 dicembre 2015, né a maggior ragione quello di prescrizione decorrente dalla notifica dell’accertamento. Il ricorso è pertanto infondato, senza pronuncia sulle spese per la mancata costituzione del Comune; la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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