Protezione sussidiaria: dovere officioso di aggiornare le fonti sul Paese di origine (Cass. civ. Sez. I n. 34165 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di protezione sussidiaria, il pericolo di danno grave in caso di rimpatrio deve essere valutato in chiave oggettiva, prescindendo dalle ragioni che hanno indotto il richiedente a emigrare e con riferimento all’attualità. Rileva che il pericolo sia sorto in un momento successivo alla partenza, poiché il legislatore ha accolto il concetto di rifugiato sur place. Il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, d.lgs. n. 25/2008, a un dovere di cooperazione istruttoria che impone l’accertamento della situazione reale del Paese di origine. Ove il pericolo sia dedotto mediante fonti giornalistiche internazionali autorevoli, il giudice deve esaminarle anche se successive al momento dell’audizione, aggiornando la decisione o riaprendo l’istruttoria, in ossequio all’art. 46, par. 3, direttiva 2013/32/CE.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, aveva presentato domanda di protezione internazionale. La Commissione Territoriale respingeva la domanda di protezione internazionale e accoglieva quella di protezione speciale. Il Tribunale di Lecce, adito in opposizione, respingeva le domande relative alle protezioni maggiori.

Il cittadino straniero proponeva ricorso per cassazione con tre motivi. Il primo lamentava la violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni aggiornate sulla sicurezza del Paese di origine, con riferimento agli eventi del 2024 e 2025. L’Amministrazione non si costituiva ritualmente.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, che attiene al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria. Rileva che l’art. 14 lett. c) d.lgs. n. 251/2007 non richiede la personalizzazione del rischio: la norma si riferisce all’ipotesi in cui, nella zona di provenienza, vi sia un conflitto armato che genera violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile correrebbe, per la sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di minaccia grave.

La Corte ricorda il consolidato orientamento secondo cui il giudice del merito, ai sensi dell’art. 8, terzo comma, d.lgs. n. 25/2008, è tenuto ad accertare la situazione reale del Paese di provenienza mediante poteri-doveri officiosi di indagine, esaminando ciascuna domanda alla luce di informazioni aggiornate e non di formule generiche (Cass. n. 27325/2023, Cass. n. 39954/2021). Ove tra l’assunzione in decisione e la pubblicazione decorra un termine significativo, il giudice deve considerare anche elementi successivi all’audizione, aggiornando la decisione o riaprendo l’istruttoria nel rispetto del contraddittorio (Cass. n. 5081/2025, Cass. n. 4526/2025).

La Corte precisa inoltre che l’indicazione delle fonti di cui all’art. 8 cit. non ha carattere esclusivo: le informazioni possono essere tratte da canali concorrenti, anche via web, quali i siti delle principali organizzazioni non governative (Cass. n. 13449/2019, Cass. n. 26229/2020).

Nel caso concreto, il ricorrente aveva allegato notizie riferite da testate giornalistiche internazionali accreditate. Ciò avrebbe dovuto indurre un aggiornamento istruttorio officioso delle fonti, al fine di una disamina attuale delle condizioni del Paese di origine e degli attacchi militari in atto. La decisione impugnata non si sofferma su tali circostanze, in palese inosservanza del dovere di cooperazione istruttoria. Il primo motivo è quindi fondato e il decreto è cassato.

Il secondo motivo, relativo alla protezione internazionale per il figlio minore disabile, è assorbito per l’accoglimento del primo. Il terzo motivo, concernente il diniego dello status di rifugiato, è infondato: la valutazione del Tribunale è adeguata e non risulta alcun omesso esame di fatti decisivi, avendo il giudice di merito apprezzato le circostanze dedotte, pur con esito diverso da quello auspicato. La Corte accoglie il primo motivo, assorbe il secondo, rigetta il terzo e rinvia al Tribunale di Lecce in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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