Appello inammissibile per aspecificità dei motivi e onere di trascrizione nel ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 23204 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione di inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integrando un error in procedendo che legittima il diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura. Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. va modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte di interesse. Il ricorrente che censuri la declaratoria di aspecificità del gravame ha l’onere di precisare le ragioni per cui la statuizione è erronea e il motivo di appello risulta invece sufficientemente specifico.
Il Fatto
La curatela di un fallimento aveva convenuto in giudizio alcune società per far accertare la nullità, ovvero l’inefficacia ex artt. 64, 66 e 67 legge fallimentare e art. 2901 cod. civ., di due cessioni di quote societarie, con condanna alla restituzione. Il Tribunale di Roma aveva accolto le domande.
Proposto appello dalla società soccombente, la Corte di Appello di Roma lo dichiarava inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., per non specificità dei motivi di gravame. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità sul confine tra il sindacato della specificità dell’appello e l’onere di autosufficienza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il primo motivo, con cui la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello ritenuto aspecifici i motivi di gravame. Il motivo è dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure.
Il passaggio centrale è di ordine processuale. La deduzione dell’inammissibilità dell’appello costituisce un error in procedendo, che abilita la Corte di legittimità al diretto esame degli atti del giudizio di merito. Tale potere non elimina però il filtro dell’ammissibilità del motivo di ricorso.
Il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, cod. proc. civ. va letto alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi e altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza. Questi si realizzano attraverso la trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte di interesse, bilanciando la semplificazione dell’attività del giudice di legittimità con la certezza del diritto, la funzione nomofilattica e il diritto di accesso al giudice, senza intaccarne la sostanza.
La Corte richiama sul punto Sez. L, ordinanza n. 3612 del 04.02.2022 e Sez. I, ordinanza n. 24048 del 06.09.2021. Applicando tali coordinate, rileva che la ricorrente non ha riportato il contenuto dell’appello nei suoi tratti salienti. Il ricorrente che censuri la declaratoria di aspecificità deve invece precisare, nel ricorso, le ragioni per cui la statuizione è erronea e il motivo di gravame sottoposto al giudice di appello risulta sufficientemente specifico.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando Sez. Un. n. 23535 del 2019.
Nota della Redazione
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