Estinzione del privilegio erariale e natura dell’avviso di liquidazione (Cass. civ. Sez. I n. 7182 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il privilegio speciale sugli immobili di cui all’art. 2772 cod. civ., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti, si estingue per il decorso di cinque anni dalla registrazione dell’atto, ai sensi dell’art. 56, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, qualora l’Amministrazione finanziaria non abbia agito in via esecutiva. La condizione cui è subordinata l’esigibilità della maggiore imposta per effetto di agevolazioni fiscali non incide sull’insorgenza né sull’estinzione della prelazione. L’avviso di liquidazione non costituisce atto esecutivo idoneo a interrompere il termine estintivo, poiché la riscossione coattiva presuppone la formazione del ruolo, la notifica della cartella e vede nel pignoramento il primo atto dell’esecuzione forzata tributaria. L’eccezione di estinzione del privilegio è validamente proposta con l’indicazione della data di registrazione dell’atto, che individua il dies a quo e, necessariamente, il dies ad quem del quinquennio.

Il Fatto

Il giudice delegato al fallimento di una società ammetteva al passivo il credito vantato dalla concessionaria della riscossione, di cui una parte in via privilegiata ex artt. 2772 e 2780 n. 4, cod. civ.. Il credito privilegiato derivava dall’imposta di registro divenuta dovuta per la revoca di agevolazioni fiscali, di cui la società aveva usufruito in occasione della compravendita di un immobile, non essendo intervenuta la rivendita del bene entro il triennio dall’acquisto.

Due banche, già ammesse al passivo con collocazione ipotecaria sul medesimo immobile, proponevano opposizione ex art. 98, comma 3, l. fall., eccependo l’estinzione del privilegio per mancato esercizio dell’azione esecutiva nel quinquennio dalla registrazione dell’atto. Il Tribunale respingeva l’impugnazione, ritenendo l’eccezione mal posta per difetto di specificità e comunque infondata, perché l’azione esecutiva era stata avviata con avviso di liquidazione prima dello spirare del termine. Le banche ricorrono per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, che denuncia la violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l. fall. sotto il profilo dell’error in procedendo. Le opponenti avevano indicato, nell’atto introduttivo, sia il decorso del quinquennio previsto dall’art. 56, comma 4, d.P.R. n. 131/1986, sia la data di registrazione dell’atto di acquisto, da cui iniziava a decorrere il termine di decadenza. Lo stesso giudice di merito, del resto, aveva dato atto di quella data, dimostrando di essere consapevole che la circostanza era stata rappresentata.

Tale allegazione era sufficiente a indicare con puntualità i fatti su cui si fondava l’eccezione di decadenza: individuava il dies a quo del quinquennio e permetteva di stabilire con certezza il dies ad quem in cui il privilegio si sarebbe estinto. Le ricorrenti non dovevano specificare altro se non il giorno di decorrenza del termine, necessariamente scadente dopo cinque anni, per poi indicare le ragioni di diritto del suo spirare. L’eccezione non era dunque mal posta, e il secondo motivo resta assorbito.

Il terzo motivo è parimenti fondato. La Corte rileva che il tribunale aveva affermato che il posticipo dell’azione di riscossione per la maggiore imposta non interferisce con l’esistenza della prelazione, né con la sua insorgenza né con la sua estinzione. Tale statuizione negava espressamente la tesi difensiva della concessionaria, secondo cui il credito erariale sorge e si perfeziona con tutti i connotati del privilegio alla stipula dell’atto, ma la relativa esigibilità resta preclusa fino al decorso del triennio.

Poiché la concessionaria, soccombente su questo punto, non ha proposto ricorso incidentale condizionato, il capo della pronuncia, autonomo e indipendente, è coperto da giudicato interno ai sensi dell’art. 329, comma 2, cod. proc. civ. La questione, riproposta nel controricorso in via di mera difesa, non è esaminabile.

Nel merito, l’avviso di liquidazione non è atto esecutivo: è solo l’atto con cui l’Amministrazione rende nota la propria pretesa, determinando l’imposta dovuta. La riscossione coattiva presuppone la formazione del ruolo, titolo esecutivo, e la previa notifica della cartella, equivalente al precetto, mentre il pignoramento è il primo atto dell’esecuzione forzata tributaria. A tale atto occorreva aver riguardo per verificare l’estinzione del privilegio. Il decreto è cassato con rinvio al Tribunale in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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