Opposizione a espulsione e asilo: giudice di pace attende il Tribunale (Cass. civ. Sez. I n. 34155 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di immigrazione, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale dello straniero sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, detto decreto non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’eseguibilità. Il giudice di pace deve pertanto verificare, prima di esaminare il merito, quale decisione definitiva abbia assunto la Commissione territoriale. Qualora avverso il provvedimento della Commissione sia stata proposta impugnazione innanzi al Tribunale competente con sospensione dell’efficacia esecutiva, il giudice di pace è tenuto ad attenderne l’esito prima della decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Nella prosecuzione del processo, una volta concluso il giudizio innanzi al Tribunale, il giudice di pace, ove la domanda di protezione sia stata respinta, valuterà se sussistono cause ostative alla espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale.

Il Fatto

Il giudice di pace di Palermo ha respinto il ricorso della odierna ricorrente avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto. Il provvedimento impugnato rilevava che la domanda di protezione internazionale, presentata durante il trattenimento, era stata rigettata dalla Commissione territoriale e che non era stata allegata prova documentale in ordine al paventato pericolo di trattamenti inumani e degradanti; rilevava altresì precedenti penali a carico dell’interessata.

Avverso tale decreto la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi, deducendo in particolare che il rigetto della Commissione era stato notificato solo dopo il provvedimento del giudice di pace ed era stato tempestivamente impugnato innanzi al Tribunale, che in via cautelare ne aveva sospeso l’efficacia. La ricorrente assumeva quindi di essere, in pendenza di quel giudizio, persona non espellibile.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, nel caso in cui la domanda di protezione internazionale sia proposta dopo l’adozione del decreto di espulsione, questo non è colpito da sopravvenuta invalidità, restandone soltanto sospesa l’efficacia: il giudice di pace non può quindi pronunciarne l’annullamento in ragione della proposizione della domanda. A questo principio il Collegio intende dare continuità, ma ritiene necessarie alcune precisazioni.

Anzitutto si osserva che il thema decidendum del giudizio di opposizione non è limitato alla validità dell’atto amministrativo, ma riguarda anche il diritto soggettivo dello straniero a non essere allontanato qualora ricorra una causa di non espellibilità. Il divieto di espulsione e respingimento di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998 impone al giudice di pace di esaminare e pronunciarsi sul concreto pericolo di persecuzione o di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.

Il richiedente asilo ha diritto di permanenza temporanea sul territorio nazionale anche quando la domanda sia stata presentata dopo un provvedimento di espulsione. La possibile strumentalità della domanda consente di derogare alla procedura ordinaria, ma non di derogare al principio di non refoulement, fintanto che la Commissione non respinga la domanda e in pendenza dei termini per impugnare, nonché fino alla decisione del Tribunale qualora il ricorso sia proposto con effetto sospensivo. In tali casi resta sospesa l’efficacia del decreto di espulsione nel senso che l’allontanamento non è eseguibile.

Il Collegio si sofferma poi sulla tutela effettiva. Lo straniero che alleghi e dimostri di aver presentato domanda di asilo deduce di non essere espellibile per la pendenza del giudizio, ma anche per una causa che di regola è preesistente al provvedimento amministrativo. Il diritto di asilo è diritto fondamentale che sorge al maturare dei suoi presupposti e non per effetto della domanda giudiziale: il provvedimento giudiziale non è costitutivo, ma dichiarativo.

Nel caso in cui la sospensiva sia stata accordata dal Tribunale, questa inficia la precedente valutazione di strumentalità della domanda e impedisce l’esecuzione dell’espulsione fino alla pronuncia del Tribunale. Il giudice di pace non può pronunciarsi autonomamente in via incidentale sui presupposti della protezione, né annullare il decreto prefettizio. Esso deve prendere atto che l’espulsione è temporaneamente non eseguibile e consentire che la procedura di rimpatrio sia ripresa alla fase in cui è stata interrotta, senza concludere il giudizio con un rigetto che renderebbe il decreto definitivo e creerebbe antinomia con il possibile esito del giudizio sull’asilo.

Il contemperamento tra diritti dello straniero e celerità dell’allontanamento è assicurato mediante il dovere di cooperazione istruttoria e gli strumenti del giudizio civile, tra cui la sospensione ex art. 295 c.p.c. o la fissazione di nuova udienza. Il giudice di pace è tenuto ad attendere l’esito del giudizio innanzi al Tribunale prima della decisione finale. Nella specie il giudice di pace non si è attenuto a tale principio: il primo motivo è accolto, assorbiti gli altri, con cassazione del provvedimento e rinvio al giudice di pace in persona di magistrato diverso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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