Verificazione della scrittura disconosciuta ammessa anche per implicito (Cass. civ. Sez. II n. 34223 del 26.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento della scrittura privata deve essere formulato, a pena di decadenza non prorogabile dal giudice, nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, e non integra “prima risposta” il mero deposito di note difensive effettuato in assenza della controparte. La parte che intenda avvalersi della scrittura disconosciuta deve proporre l’istanza di verificazione entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie; tale istanza non richiede formule sacramentali e può essere proposta anche per implicito, desumendosi dalla volontà di avvalersi del documento e dalla richiesta di accoglimento di una pretesa che ne presuppone l’autenticità. La prescrizione presuntiva triennale dei compensi professionali non opera quando il credito trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, poiché i rapporti documentati da scritture non rientrano tra quelli in cui è d’uso il pagamento immediato.

Il Fatto

Un avvocato ottenne un decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo di due distinte attività professionali, rispettivamente svolte in un giudizio di separazione e in un procedimento di espropriazione presso terzi. Il destinatario propose opposizione, eccependo la prescrizione presuntiva triennale dei crediti professionali e, in subordine, quella estintiva decennale, oltre all’incompetenza funzionale per i compensi relativi all’attività prestata nel giudizio di separazione.

All’udienza di comparizione il debitore disconobbe le sottoscrizioni apposte ai contratti di patrocinio prodotti dalla controparte, chiedendo termini per la prova del pagamento e per la querela di falso; il professionista chiese termine per il deposito degli originali e l’istanza di verificazione. Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenne il credito prescritto ai sensi dell’art. 2956 cod. civ., revocò il decreto ingiuntivo e condannò il professionista alle spese. Il legale ricorse per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge innanzitutto le eccezioni di inammissibilità dei motivi per difetto di specificità, affermando che il requisito dell’autosufficienza, corollario della specificità, va interpretato in maniera elastica, in conformità all’evoluzione giurisprudenziale recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e ai principi della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, che lo ha ritenuto compatibile con l’art. 6 CEDU a condizione che non trasmodi in eccessivo formalismo.

Nel merito del primo motivo, relativo al disconoscimento, la Corte rileva che l’art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c. sottopone il disconoscimento a termine decadenziale non prorogabile dal giudice e che la norma, in quanto di stretta interpretazione, correla l’effetto sfavorevole al compimento dell’atto specificamente previsto. La “prima risposta” integra un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, per l’esigenza di immediatezza della conoscenza del disconoscimento; non può quindi considerarsi prima risposta il mero deposito di note difensive, quand’anche autorizzate, perché effettuato in assenza della controparte. I giudici di merito si sono attenuti a tale principio, considerando tempestivo il disconoscimento effettuato alla prima udienza di comparizione.

È invece fondato il secondo motivo, che investe il mancato riconoscimento dell’istanza di verificazione. Il giudice di merito aveva respinto la domanda del legale perché, a fronte del disconoscimento, questi si era limitato a chiedere termine per la produzione degli originali e per la formalizzazione dell’istanza. La Corte ricorda che l’istanza di verificazione deve essere proposta in modo non equivoco entro il termine perentorio per le deduzioni istruttorie e che la sua mancata proposizione equivale, per presunzione di legge, a dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura.

Tuttavia, l’istanza non richiede formule sacramentali e può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, non esigendo né la formale apertura di un procedimento incidentale né l’assunzione di specifiche prove quando gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti. A questo principio non si è attenuto il giudice di merito, non avendo considerato che la palese intenzione del professionista di avvalersi dei documenti, acclarata dalla richiesta di termine per la produzione in originale e per la formalizzazione dell’istanza, potesse costituire in sé implicita richiesta di verificazione.

La Corte accoglie dunque il secondo motivo, rigetta il primo, dichiara assorbiti i restanti e cassa l’ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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