Accertamento con studi di settore e onere probatorio del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 20836 del 25.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata ex lege dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento. In tale sede il contribuente ha l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo esaminato. Qualora il contraddittorio sia stato regolarmente attivato e il contribuente ometta di parteciparvi, l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare nel quadro probatorio la mancata risposta. Resta ferma la facoltà del contribuente di far valere le proprie ragioni in fase contenziosa, ma con l’onere di allegare e provare elementi idonei a vincere le presunzioni che assistono l’operato dell’Ente impositore.

Il Fatto

Sulla base degli studi di settore correlati all’attività esercitata, il contribuente veniva destinatario di un invito a presentarsi inviatogli dall’Agenzia delle entrate con riferimento all’anno d’imposta 2007. L’impiego dello strumento conduceva all’emersione di presunti maggiori ricavi per euro 69.072,00. Veniva quindi notificato un avviso di accertamento per il recupero dei maggiori importi.

La CTP di Messina rigettava il ricorso del contribuente avverso l’atto impositivo e la CTR della Sicilia respingeva il successivo appello. Il contribuente ha affidato il ricorso per cassazione a due motivi, contestando la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 62-sexies d.l. n. 331 del 1993 e dell’art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, nonché un vizio di motivazione della sentenza impugnata. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è infondato. La Corte ricostruisce la natura dell’accertamento standardizzato: gli studi di settore sono meri strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività e lo scostamento non integra ex lege una presunzione grave, precisa e concorde. Questa nasce solo in esito al contraddittorio obbligatorio con il contribuente, la cui omissione determina la nullità dell’accertamento.

Nel contraddittorio il contribuente ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi, la specifica realtà dell’attività economica o le condizioni che giustificano l’esclusione dall’area di applicazione degli standards. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 26635 del 2009, oltre a Cass. n. 27617 del 2018 e Cass. n. 21754 del 2017.

Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi, ricorrente nella specie, di contraddittorio regolarmente attivato e non coltivato: il contribuente che non si presenti alla convocazione assume le conseguenze del proprio comportamento. L’Ufficio può allora motivare l’accertamento sulla sola applicazione degli standards, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio nonostante il rituale invito, e il giudice può valutare la mancata risposta nel quadro probatorio. L’omessa partecipazione non preclude la difesa in fase contenziosa, ma impone di allegare e provare elementi idonei a vincere le presunzioni che assistono l’operato dell’Ente impositore.

La Corte rileva che la CTR ha accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, che il contribuente non ha fornito giustificazioni idonee a una differente valutazione dei valori accertati e che le contestazioni erano generiche e non provate. Richiama altresì Cass. n. 13056 del 2012, Cass. n. 10778 del 2011 e Cass. n. 13908 del 2018.

Il secondo motivo è inammissibile. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La CTR ha reso una motivazione che lascia cogliere la ratio decidendi, valorizzando il parametro dello studio di settore, l’omessa partecipazione al contraddittorio preventivo e la carenza di specificità delle contestazioni (richiamate Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018). La censura mira a un inammissibile riesame di merito. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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