Delibera di erogazione della fondazione e vincolo giuridico verso il beneficiario statutario (Cass. civ. Sez. I n. 34226 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il consiglio di amministrazione di una fondazione di erogazione assegna un contributo al soggetto indicato nello statuto quale beneficiario dell’attività dell’ente è vincolante una volta assunta, esternata e comunicata al destinatario. La promessa non integra un atto di mera liberalità, ma trova la propria causa giustificatrice nell’adempimento dello scopo statutario, nelle forme vagliate dall’organo di amministrazione. Ne deriva il sorgere di un obbligo giuridico e la esigibilità del credito in capo al beneficiario. La fondazione resta libera di determinare annualmente in via riduttiva il contributo e di controllare il perseguimento dell’attività programmata; la revoca è ammessa solo per giusta causa, ai sensi dell’art. 1990 cod. civ., non ravvisabile nella mera deduzione di una generica difficoltà economica sopravvenuta e non dimostrata.
Il Fatto
La fondazione ricorrente, ente di erogazione costituito per sostenere la formazione professionale dei giovani di un determinato territorio, aveva deliberato un contributo triennale in favore di una scuola professionale, poi trasformatasi in fondazione e indicata nello statuto come unico beneficiario espressamente menzionato. Per l’anno 2010 il contributo, dapprima ipotizzato in una cifra superiore, venne rideterminato in un importo inferiore e comunicato con lettera di dicembre 2009; fu erogato solo in parte.
La beneficiaria agì in via monitoria per la differenza, ottenendo un decreto ingiuntivo che l’erogante oppose con successo in primo grado. La prima sentenza d’appello, del 2022, accolse il gravame della beneficiaria riconoscendo natura vincolante alla delibera. Impugnata per revocazione ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ., quella pronuncia è stata annullata per un errore percettivo di fatto sul quantum e, in sede rescissoria, la corte territoriale ha confermato la vincolatività dell’impegno, rideterminando il credito residuo e condannando la beneficiaria a restituire le somme percepite in eccedenza. Contro tale statuizione ricorre per cassazione l’erogante.
La Motivazione della Corte
Il tema deciso attiene al carattere vincolante della deliberazione con cui una fondazione di erogazione assegni un contributo a un terzo beneficiario, una volta assunta e comunicata. La Corte respinge il ricorso e conferma l’impostazione del giudice del merito.
Il Collegio muove dalla natura della fondazione di diritto privato, qualificata come patrimonio destinato a uno scopo, in cui atto costitutivo e statuto esprimono il vincolo di destinazione e l’obbligo di non distribuzione degli utili, che ne costituiscono la causa. Ai sensi dell’art. 14 cod. civ., nell’atto costitutivo devono essere determinati i criteri e le modalità di erogazione delle rendite. Richiamando Cass. n. 16049/2017, la Corte esclude ogni automatica traslazione della disciplina della donazione all’atto di fondazione: l’attribuzione patrimoniale non trova la propria giustificazione causale nello spirito di liberalità, ma nella destinazione dei beni allo scopo statutario.
La pronuncia valorizza l’insegnamento di Cass. Sez. Un. n. 2622/1964, secondo cui la situazione dei beneficiari di una fondazione erogatrice di premi e borse di studio è assimilabile a quella dei destinatari di una promessa al pubblico ex art. 1989 cod. civ. Nel caso concreto, tuttavia, la promessa era diretta non a una pluralità indeterminata di soggetti, ma a un ente specificamente individuato nello statuto, e non subordinava la prestazione al compimento di una determinata azione. Si tratta dunque di una promessa unilaterale di pagamento.
La Corte precisa la portata dell’art. 1987 cod. civ.: la regola per cui la promessa unilaterale non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge non esclude l’esistenza di promesse giuridicamente vincolanti. L’art. 1988 cod. civ., che disciplina l’inversione dell’onere della prova, presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario, il quale non può instaurarsi con la sola promessa. Diverso è il caso in cui la promessa abbia ad oggetto un obbligo diverso e già esistente.
Nel caso in esame il rapporto sottostante risultava dallo statuto dell’erogante e la causa della promessa andava individuata nell’adempimento dello scopo della fondazione. La Corte ribadisce che la fondazione resta libera di rideterminare annualmente il contributo e di controllare l’attività finanziata, ma una volta deliberata l’erogazione ed esternata la volontà di adempiere sorge il vincolo giuridico. Quanto alla giusta causa di revoca ex art. 1990 cod. civ., il giudice del merito ha correttamente escluso che una generica e non dimostrata impossibilità sopravvenuta potesse giustificarla, tanto che la stessa delibera aveva già ridotto il contributo per tenere conto delle difficoltà dell’ente.
Nota della Redazione
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