Translatio iudicii e opposizione a sanzione Bankitalia richiedono riproposizione non riassunzione (Cass. civ. Sez. II n. 5133 del 27.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di declinatoria di giurisdizione da parte del giudice amministrativo, la translatio iudicii davanti al giudice ordinario non può avvenire mediante riassunzione quando la pronuncia declinatoria sia passata in giudicato. L’art. 11 c.p.a. ha carattere speciale rispetto all’art. 59 della legge n. 69 del 2009 e individua nella sola riproposizione della domanda, con contenuto non diverso dalla precedente, il mezzo per preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria. Il termine di tre mesi decorre dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa e, per l’opposizione alla sanzione della Banca d’Italia, rileva la notificazione dell’atto ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, non il deposito in cancelleria. Il prospective overruling è invocabile solo in presenza di un imprevedibile e radicale mutamento giurisprudenziale.

Il Fatto

Con decreto la Corte di appello di Roma dichiarò inammissibile l’opposizione proposta da alcuni componenti del consiglio di amministrazione di una banca di credito cooperativo avverso il provvedimento con cui il Direttorio della Banca d’Italia aveva applicato loro una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione del d.lgs. n. 385 del 1993.

L’opposizione era stata inizialmente radicata davanti al TAR Lazio, che con sentenza aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario. I ricorrenti avevano depositato istanza di riassunzione presso la cancelleria della Corte di appello, ma la notificazione alla controparte, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, era intervenuta oltre il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a due motivi, per far valere l’errore sulla forma dell’atto introduttivo e l’applicabilità dell’overruling.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la violazione dell’art. 11, comma 2, c.p.a., sostenendo che dopo la declinatoria di giurisdizione il giudizio non si interrompe ma prosegue, con la conseguenza che sarebbe sufficiente l’atto di riassunzione. La Corte ha respinto la censura, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 27163 del 2018, che ha riconosciuto all’art. 11 c.p.a. carattere speciale rispetto all’art. 59 della legge n. 69 del 2009.

Da tale specialità deriva che, davanti al giudice amministrativo, la sola via per salvare gli effetti della domanda originaria è la riproposizione della domanda stessa dinanzi al giudice munito di giurisdizione, con la nascita di un giudizio nuovo e la disciplina del rito applicabile. La riassunzione resta possibile soltanto quando non sia intervenuto il passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria e non occorra adattare la domanda alle forme del giudice adito.

La Corte ha poi escluso il contrasto con la giurisprudenza richiamata dai ricorrenti in tema di translatio iudicii, rilevando che le pronunce citate riguardano la riassunzione tempestiva e non la riproposizione, e che la vicenda esaminata dalla Sez. Un. n. 9683 del 2019 presentava tratti processuali non sovrapponibili. Determinante, nel caso concreto, il rinvio all’art. 145 del d.lgs. n. 385 del 1993, che impone la notificazione dell’opposizione direttamente alla Banca d’Italia: ai fini del computo del termine, rileva la notificazione e non il deposito in cancelleria.

Il secondo motivo invocava l’art. 111 Cost. e il prospective overruling, per l’asserita imprevedibilità dell’arresto del 2018. La Corte ha reputato la doglianza infondata: l’overruling prospettico opera solo in caso di imprevedibile e radicale mutamento della giurisprudenza, come precisato dalle Cass. n. 3436 del 2023 e Cass. n. 552 del 2021, mentre nel caso di specie non risultavano pronunce di legittimità affermative di un principio contrario a quello applicato dalla Corte territoriale.

Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di giudizio e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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