Inammissibile il ricorso che censura l’atto impositivo e non la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 20604 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il ricorso per cassazione che denunci la violazione delle norme agevolative sulla piccola proprietà contadina è inammissibile quando non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma si limiti a censurare l’operato dell’amministrazione finanziaria, deducendo vizi dell’atto impositivo. Il ricorrente non può investire il giudice di legittimità di doglianze che attengono alla pretesa tributaria anziché alla motivazione del provvedimento giudiziale, perché l’onere di specifica critica impone di individuare le ragioni della decisione e di dimostrarne l’erroneità. La mancata differenziazione del corrispettivo tra aree agricole e aree con destinazione diversa costituisce il nucleo della motivazione della CTR, che le censure non attingono.
Il Fatto
Un notaio ha impugnato l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni per la piccola proprietà contadina previste dall’art. 2, comma 4-bis, del d.l. n. 194/2009, applicando le aliquote ordinarie all’intero prezzo di una compravendita immobiliare. L’atto impositivo riguardava un unico corrispettivo di 80.000,00 euro dichiarato in modo indifferenziato per terreni in parte agricoli e in parte con destinazione urbanistica diversa.
La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario per carente prova di notificazione. La Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto il ricorso ammissibile ma lo ha rigettato nel merito, confermando il recupero delle imposte con le aliquote più elevate sull’intero prezzo. Avverso tale pronuncia il notaio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che entrambi i motivi di ricorso non attingono il nucleo argomentativo della sentenza impugnata. La CTR aveva fondato la propria decisione sull’assunto che l’indicazione unitaria e indifferenziata del corrispettivo non consenta alcuna differenziazione della tassazione, trattandosi di vendita unica di un terreno avente, seppur in parte, destinazione non agricola.
Il ricorrente, invece, ha incentrato le proprie censure sull’illegittimità del provvedimento impositivo, sostenendo che nessuna delle aree vendute era edificabile per effetto dei vincoli di inedificabilità assoluta derivanti dall’inserimento in fascia di rispetto stradale e ferroviario. In tal modo sono stati dedotti supposti vizi dell’atto amministrativo e non carenze imputabili alla sentenza.
La Corte ha richiamato il principio già espresso dalla Sez. V n. 13740 del 2017, secondo cui il ricorso per cassazione deve confrontarsi con le argomentazioni sorreggenti la sentenza impugnata. Il ricorrente non lo ha fatto, limitandosi a censurare l’operato dell’ufficio impositore senza individuare gli errori della motivazione giudiziale.
Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendovi stata attività difensiva della resistente. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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