Responsabilità civile magistrati: nesso causale e danno non patrimoniale (Cass. civ. Sez. III n. 34235 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancata ammissione di un mezzo di prova richiesto dalla parte è censurabile in cassazione per inosservanza di norme processuali solo quando il giudice di merito affermi l’inammissibilità del mezzo sulla base di decadenze o preclusioni inesistenti, ovvero prescindendo da ogni valutazione di rilevanza in rapporto al tema controverso. Ove invece la decisione si fondi su scelte discrezionali di valutazione della prova, intrecciate con la sostanza della lite, la censura è proponibile esclusivamente per vizio di motivazione ex art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ., nei limiti di deducibilità che ne derivano. Al giudice di legittimità non è consentito sostituirsi al giudice di merito nel compimento di tali scelte. Il capo di domanda non specificamente esaminato in sentenza perché rimasto assorbito non richiede la deduzione di un vizio di omessa pronuncia: è sufficiente la mera espressa riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il ricorrente, legale fiduciario di una compagnia assicurativa per gli uffici giudiziari della provincia, convenne nel 2016 davanti al Tribunale la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’eccessiva durata delle indagini preliminari svolte nei suoi confronti. Espose di avere appreso dalla stampa di essere indagato per reati associativi e di truffa e che, dopo la notizia, la società mandante aveva sospeso e poi revocato il rapporto fiduciario.

Il Tribunale rigettò la domanda per difetto di colpa grave, mancata attivazione degli strumenti di tutela e insussistenza del nesso eziologico. La Corte di appello confermò il rigetto: pur riconoscendo una presunzione iuris tantum di grave negligenza per circa otto anni e mezzo tra iscrizione e richiesta di archiviazione, escluse la prova del nesso causale e ritenne non riproposto il danno non patrimoniale.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava il rigetto delle prove testimoniali sul danno patrimoniale, deducendo la violazione dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ. La Corte distingue nettamente le due ipotesi di sindacato. Il diritto alla prova è strumento del giusto processo ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 6, § 1, CEDU: la sua violazione è censurabile ex num. 4 solo se il giudice rilevi decadenze o preclusioni insussistenti o dichiari l’inammissibilità prescindendo dalla valutazione di rilevanza. Richiamando le Sezioni Unite n. 8077 del 2012, la Corte ribadisce che, quando si versa in scelte discrezionali riservate al giudice di merito, il controllo è ammesso solo per vizi della motivazione.

Nel caso concreto la Corte di appello aveva motivatamente ritenuto irrilevanti le circostanze oggetto dei capitoli, non potendosi da esse trarre la dimostrazione del nesso causale. La doglianza si risolve dunque in una quaestio facti e soggiace al paradigma del num. 5.

La censura è inammissibile anzitutto per la preclusione della doppia conforme ex art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., non avendo il ricorrente indicato le ragioni di fatto della decisione di primo grado e le relative differenze. Le due sentenze collimano sul tema della prova del nesso causale. Nè può configurarsi un vizio di omesso esame, poiché la Corte di appello ha esaminato le circostanze dichiarandole irrilevanti: è l’esito di tale esame a essere censurato, con ciò sollecitandosi una diversa valutazione del materiale istruttorio. Quanto alle ulteriori circostanze dedotte, opera il medesimo rilievo preclusivo e difetta il rispetto dell’art. 366, num. 6, cod. proc. civ.

È invece fondata la censura sul danno non patrimoniale. Il Tribunale non aveva svolto alcuna considerazione su tale domanda, rimasta assorbita dal rigetto per difetto di colpa. In tale contesto l’appellante non doveva dedurre un vizio di omessa pronuncia: era sufficiente la mera espressa riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ., nella specie assolta con la richiesta di condanna al risarcimento di tutti i danni, compresi quelli non patrimoniali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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