Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di specificità degli atti processuali (Cass. civ. Sez. III n. 5567 del 01.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, il ricorso che denunci vizi processuali o di motivazione deve indicare in modo specifico gli atti su cui il motivo si fonda, riproducendoli direttamente o indirettamente oppure localizzandoli nel fascicolo d’ufficio, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ. La censura che, sotto l’apparente deduzione del vizio di omesso esame, solleciti in realtà una rivalutazione delle risultanze probatorie, è inammissibile alla luce dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. nonché dell’esegesi delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La consulenza tecnica d’ufficio non è inquadrabile come fatto storico decisivo, costituendo mero elemento istruttorio dal quale il giudice trae il fatto accertato.

Il Fatto

Il proprietario di tre immobili siti in Ladispoli, locati a un ente locale e successivamente trasferiti alla provincia per destinazione a istituto scolastico, convenne in giudizio il conduttore per ottenere il risarcimento dei danni da riconsegna in stato di degrado. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda, condannando la provincia, il comune, il ministero e l’istituto scolastico al pagamento di quanto quantificato dal consulente tecnico d’ufficio.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, rigettò la domanda relativa al danno emergente, ritenendolo non provato per genericità dei verbali di riconsegna e per il mutamento dello stato dei luoghi. La ricorrente, nel frattempo subentrata al genitore defunto, impugnò la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui la controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo contesta l’omessa pronuncia su plurime eccezioni processuali: la violazione dei termini di notifica dell’appello nel rito locatizio, la nullità della notifica agli eredi eseguita presso il difensore, la genericità dei motivi di appello e il difetto di procura in capo all’ente subentrato. La Corte rileva che il motivo viola l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., poiché non indica in modo specifico gli atti processuali di cui discute, né li riproduce direttamente o indirettamente, né ne precisa la localizzazione nel fascicolo, non essendo nemmeno dichiarata la volontà di riferirsi al fascicolo d’ufficio del giudice di merito, secondo il principio di Cass., Sez. Un., n. 22726 del 2011.

Il secondo motivo denuncia il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in ordine alla rilevanza dei verbali di riconsegna. La Corte osserva che la censura deduce il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in modo non conforme ai principi delle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014, sollecitando una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al paradigma normativo. Anche la dedotta violazione dell’art. 2697 cod. civ. è prospettata come esito di tale rivalutazione, senza rispettare i criteri della Sez. Un. n. 16598 del 2016, ribaditi da Cass. n. 26769 del 2018.

Il terzo motivo lamenta la mancata disposizione di una nuova consulenza tecnica d’ufficio. La Corte qualifica la censura come doglianza sulla valutazione dei fatti. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. n. 12387/2020, Cass. n. 22056/2020, Cass. n. 8584/2022, Cass. n. 31511/2022), nel vizio di omesso esame non è inquadrabile la consulenza tecnica d’ufficio, che costituisce mero elemento istruttorio da cui trarre il fatto storico accertato. La ricorrente non indica fatti storici decisivi non esaminati, ma contesta le considerazioni che il consulente ha tratto da elementi di fatto pur valutati dalla Corte territoriale.

La Corte richiama la motivazione del giudice d’appello, secondo cui il consulente, in assenza di dati oggettivi per ricostruire gli interventi dovuti, si era basato su mere supposizioni e sul buon senso, in contrasto con il principio dell’onere della prova. L’accoglimento del gravame trovava fondamento nella genericità dei verbali di riconsegna e nel mutamento dello stato dei luoghi. Trattasi di valutazione di merito incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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