Responsabilità civile magistrati: decorrenza decadenza e rilievo d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 34234 del 27.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile dei magistrati, il termine di decadenza per l’esercizio dell’azione risarcitoria decorre, quando il provvedimento fonte di danno sia assistito da uno specifico rimedio, dal momento in cui i rimedi ordinari siano stati esperiti, e non dal passaggio in giudicato del provvedimento medesimo. Il termine biennale previsto dall’art. 4, comma 2, l. n. 117 del 1988 non è sostituito dal termine triennale introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. a), l. n. 18 del 2015 per i fatti produttivi di danno anteriori all’entrata in vigore della novella, mancando una disciplina transitoria che ne sancisca la retroattività. La verifica della tempestività della domanda costituisce accertamento ineludibile, demandato al giudice anche d’ufficio ai sensi dell’art. 2969 cod. civ., perché attinente a materia sottratta alla disponibilità delle parti; la relativa decadenza non integra eccezione in senso stretto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della l. n. 117 del 1988, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per la condotta di un magistrato del pubblico ministero. Questi, in un procedimento per bancarotta fraudolenta relativo al fallimento di una società, ne aveva chiesto il rinvio a giudizio e aveva poi impugnato la sentenza assolutoria, impugnazione rigettata in appello.

Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ritenendola inammissibile per decadenza e, comunque, infondata nel merito. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, giudicando dirimente la decadenza anteriormente maturata. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censurava la sentenza per aver fissato la decorrenza del termine dall’esaurimento del grado del procedimento penale, anziché dal passaggio in giudicato della sentenza, e per aver applicato il termine biennale invece di quello triennale.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile. Quanto alla decorrenza, la ratio impugnata è corretta e conforme al principio secondo cui, nel giudizio per responsabilità civile dei magistrati, fatto costitutivo è il singolo comportamento posto in essere nell’esercizio delle funzioni; quando l’azione si fonda su un provvedimento per il quale è previsto uno specifico rimedio, il termine decorre dal momento in cui i mezzi di impugnazione siano stati esperiti, e solo in mancanza di rimedi dall’esaurimento del grado (Cass. Sez. 3 n. 9910 del 2011).

Quanto al profilo intertemporale, la Corte ha ribadito che, in mancanza di disposizioni transitorie e data la natura di norma sostanziale della previsione, rileva il fatto produttivo di danno e non la conclusione del grado: il termine triennale non è quindi applicabile ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore (Cass. Sez. 3 n. 21079 del 2024; Cass. Sez. 3 n. 22705 del 2025).

La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente muoveva da un presupposto fattuale diverso da quello indicato in sentenza, ove la pubblicazione della sentenza penale d’appello è collocata al 29 dicembre 2014 e non al 29 dicembre 2015, senza dedurne l’erroneità. Il termine ultimo per l’impugnazione era il 14 febbraio 2015, anteriore all’entrata in vigore della novella; da tale data il termine biennale era certamente scaduto quando l’azione fu proposta.

Con il secondo motivo il ricorrente denunciava la rilevabilità d’ufficio della decadenza e la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Anche tale motivo è inammissibile: la verifica della tempestività della domanda è accertamento ineludibile, demandato al giudice anche d’ufficio ex art. 2969 cod. civ., trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. 3 n. 9910 del 2011). Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e rilievo dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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