Reticenza dell’assicurato e decadenza dell’assicuratore dopo il sinistro (Cass. civ. Sez. III n. 34257 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assicuratore che abbia appreso della reticenza dell’assicurato dopo l’avverarsi del sinistro è liberato dall’obbligazione e non è tenuto a impugnare il contratto nel termine di tre mesi. La decadenza di cui all’art. 1892 cod. civ. non è rilevabile d’ufficio dal giudice e deve essere tempestivamente eccepita dall’assicurato nei gradi di merito, non certo nel giudizio di legittimità. La mancata dichiarazione di circostanze da cui era ragionevole presumere l’avvio di un’azione di responsabilità integra reticenza rilevante, a prescindere da una formale richiesta risarcitoria, e rende inoperante la copertura assicurativa.
Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio il proprio avvocato dinanzi al Tribunale di Trani, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento all’incarico professionale e il risarcimento dei danni. Il titolo esecutivo ottenuto era risultato inutilizzabile perché l’azione era stata proposta contro un soggetto giuridicamente inesistente, indicato con l’insegna commerciale della società datrice di lavoro, e l’istanza di fallimento era stata respinta.
Il professionista chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile. Il Tribunale accoglieva la domanda e riteneva operante la polizza. La Corte d’appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava il difetto di copertura assicurativa per la reticenza dell’assicurato, che al momento della stipula o del rinnovo aveva taciuto le circostanze indizianti. L’avvocato ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo del rapporto tra l’art. 1892 cod. civ. e l’art. 1893 cod. civ., respingendo tutte le censure per inammissibilità. Il primo motivo è generico e cumula critiche eterogenee: inversione dell’onere probatorio, decadenza dell’assicuratore e cattiva interpretazione delle clausole contrattuali, senza che sia dato comprendere quale vizio si intenda realmente denunciare.
Quanto al richiamo all’art. 2697 cod. civ., la Corte rileva che la censura non denuncia un’inversione dell’onere probatorio ma un preteso difetto di prova della reticenza, e mira in realtà a una rivalutazione dell’apprezzamento di merito, preclusa in sede di legittimità. La violazione dell’art. 1892 cod. civ. è poi inammissibile perché l’eccezione di decadenza della compagnia non risulta mai sollevata nei gradi di merito. Sul punto il Collegio richiama il principio secondo cui la decadenza a carico dell’assicuratore non è rilevabile d’ufficio e va tempestivamente eccepita dall’assicurato, non nel giudizio di legittimità.
Si afferma quindi l’orientamento consolidato, che determina l’inammissibilità anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ.: l’onere di manifestare la volontà di annullare il contratto entro tre mesi non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine e ancor più prima che l’assicuratore conosca l’inesattezza o la reticenza. In tali casi è sufficiente che l’assicuratore invochi, anche in via di eccezione, la violazione dell’obbligo di dichiarazioni complete e veritiere.
Nel secondo motivo la Corte osserva che la doglianza investe l’art. 1893 cod. civ., norma non applicata dalla Corte territoriale, la quale ha implicitamente fatto applicazione dell’art. 1892 cod. civ.. Il terzo motivo, costruito su una pretesa ammissione della copertura per coincidenza delle difese, è smentito dall’espressa eccezione di inoperatività della polizza sollevata dalla compagnia in entrambi i gradi, e trascura la comunanza di interessi tra danneggiante e assicuratore nel rapporto con il danneggiato. Il quarto motivo riconduce agli artt. 1892 e 1893 cod. civ. una censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma si tratta di errata qualificazione di doglianze già esaminate. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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