Usucapione: mera occupazione e coltivazione non provano il possesso (Cass. civ. Sez. II n. 11611 del 30.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La mera occupazione di un immobile e la coltivazione di un fondo non integrano, di per sé, la prova del possesso ad usucapionem, non esprimendo in modo inequivocabile l’intento di possedere. L’onere probatorio a carico dell’usucapiente, già rigoroso, diviene ancora più gravoso quando la controparte contesti i presupposti dell’acquisto. La valutazione dell’attendibilità e della concludenza delle prove, come delle modalità con cui la relazione di fatto con la cosa si è estrinsecata nel tempo, appartiene al giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità. Il vizio di violazione di legge ricorre quando si deduce un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non quando si censura l’apprezzamento del materiale istruttorio. La censura che non colpisce la ratio decidendi della pronuncia impugnata è inammissibile, e l’infondatezza delle doglianze contro una delle autonome ragioni della decisione rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, quelle relative alle altre.
Il Fatto
I ricorrenti hanno convenuto in giudizio i controricorrenti chiedendo di dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione di un compendio immobiliare, costituito da fabbricati e terreni, che assumevano di avere posseduto in via esclusiva per oltre un ventennio: vi avevano stabilito la propria abitazione, destinato altri fabbricati a comodi rurali, coltivato i terreni, eseguito interventi di manutenzione e pagato le utenze. I convenuti hanno contestato la domanda, sostenendo che il compendio era rimasto nella disponibilità del loro dante causa fino al 2013 e che il padre dei ricorrenti aveva lavorato come piccolo colono per un limitato arco di anni; solo uno dei ricorrenti avrebbe svolto funzioni di mero guardiano e aveva stipulato un contratto di comodato.
Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte di Appello, in riforma, ha respinto la pretesa per insufficienza del quadro probatorio, escludendo la prova dei presupposti dell’acquisto. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. I controricorrenti hanno resistito. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata, e i ricorrenti hanno chiesto la decisione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente preso atto di quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 9611/2024, che hanno escluso ogni incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata e la composizione del collegio giudicante, o la nomina dei relativi componenti a relatori. L’attesa di tale pronuncia aveva imposto la riconvocazione del Collegio.
Esaminando congiuntamente i primi due motivi, la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla norma, e implica un problema interpretativo della stessa. L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa è invece esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità. Nel caso concreto le censure si risolvono in una critica alla valutazione del materiale probatorio, che non spetta alla Suprema Corte.
Quanto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., i ricorrenti avrebbero dovuto allegare che il giudice di merito ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, disposte d’ufficio oltre i limiti legali, o ha considerato come facenti piena prova elementi soggetti a valutazione. Nulla di ciò ricorre. La motivazione della sentenza impugnata si sottrae alle censure anche sotto il profilo della conoscenza, da parte dei ricorrenti, dei pagamenti e dei frazionamenti eseguiti dai proprietari: tale circostanza non vale a scalfire l’accertamento della mancanza di prova del possesso ad usucapionem.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile. Esso non censura un vero omesso esame di fatto decisivo, ma ancora una volta la valutazione degli elementi istruttori. L’oggetto della doglianza è inoltre male diretto: i ricorrenti insistono sull’effetto interruttivo del contratto di comodato, mentre la Corte di Appello non gli ha mai attribuito tale valore, richiamandolo solo come riconoscimento del diritto di proprietà, così non cogliendo la ratio decidendi.
Anche il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Poiché la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni distinte e autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, la ritenuta infondatezza delle censure contro la ragione principale — l’irrilevanza, ai fini del possesso, della mera occupazione e della coltivazione — rende inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse le censure sulle altre ragioni. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e al pagamento delle somme ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., in favore della controricorrente e della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.