Inammissibile il ricorso che non aggredisce la ratio della decisione impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 34258 del 27.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Quando la decisione di merito si fonda su più argomentazioni autonome e concorrenti, ciascuna idonea a sorreggerla, la parte che intenda dolersi dell’esito del giudizio deve impugnarle tutte. La censura che investa un profilo estraneo all’effettivo percorso argomentativo del giudice di merito non coglie la decisione e non ne consente il superamento, restando il ricorso privo del collegamento necessario tra la doglianza e la motivazione.
Il Fatto
La ricorrente conveniva in giudizio il danneggiante e la società assicuratrice del veicolo davanti al Tribunale, chiedendo l’accertamento della responsabilità e la condanna solidale al risarcimento dei danni arrecati al proprio immobile da un incendio sviluppatosi a seguito di una manovra con un trattore. La banca convenuta eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell’attrice.
Il Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione attiva e condannava la ricorrente alle spese. La Corte d’appello rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 cod. civ. e dell’art. 75 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso la propria legittimazione attiva, ritenendo insufficienti la scrittura privata di donazione non registrata e le bollette intestate a suo nome; ad avviso della ricorrente, anche chi eserciti un potere materiale sul bene avrebbe diritto di chiedere il risarcimento, e la prova del possesso sarebbe potuta emergere dalla mancata ammissione della prova testimoniale.
La Corte di cassazione dichiara il motivo inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice di secondo grado non ha affatto negato il diritto del possessore a pretendere il risarcimento dei danni arrecati all’immobile posseduto, che è la questione sollevata dal ricorso.
La decisione si fonda su due argomentazioni autonome: la «mancata prova di aver provveduto alla riparazione dell’immobile danneggiato», corroborata dall’analisi della documentazione prodotta, reputata inidonea a dimostrare l’esborso; e l’omessa prova, in qualità di possessore, dell’obbligo di tenere indenne il proprietario dai danni arrecati al fabbricato. A sostegno il giudice di merito richiama il principio secondo cui il diritto al risarcimento può spettare anche a chi eserciti un potere soltanto materiale sulla cosa, ma richiede la dimostrazione del titolo che obblighi a tenere indenne il proprietario ovvero la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione risarcitoria.
Nessuna delle due argomentazioni è stata oggetto di impugnazione: la censura si dirige sulla qualità di possessore e sulla legittimazione a pretendere il risarcimento, profilo che la Corte d’appello non ha posto in discussione. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.400,00 euro per compensi e 200,00 euro per esborsi. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.