Operazioni soggettivamente inesistenti: deducibilità costi e rilevabilità d’ufficio dello ius superveniens (Cass. civ. Sez. V n. 34306 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la novella dell’art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, recata dall’art. 8, comma 1, d.l. n. 16/2012, conv. in legge n. 44/2012, opera quale ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem, rilevabile anche d’ufficio dal giudice, con la conseguenza che il contribuente non deve integrare i ricorsi originari con motivi aggiunti, essendo sufficiente che il motivo censuri la corretta definizione del regime giuridico della deducibilità dei costi. I costi relativi a fatture soggettivamente inesistenti sono deducibili, salvo contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, determinatezza o determinabilità, ovvero quando si tratti di beni direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo. Nel giudizio di rinvio resta preclusa la proposizione di questioni nuove; l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’Amministrazione e la verifica della buona fede del contribuente costituiscono accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società operante nel commercio di materie plastiche e il suo socio di maggioranza, legale rappresentante, ricevevano avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, per gli anni dal 2005 al 2008, costi indebitamente dedotti ai fini Ires, Irap e Iva, oltre al conseguente indebito utilizzo del plafond, in relazione a fatture relative a operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, inserite in una frode carosello. Al socio erano contestati, in via derivata, i maggiori utili extracontabili per trasparenza, quale conseguenza della rettifica del reddito della società a ristretta base sociale.

I ricorsi proposti innanzi alla CTP di Trieste venivano accolti. La CTR del Friuli-Venezia Giulia confermava la decisione, escludendo la prova del consapevole coinvolgimento dei contribuenti nella frode. La Cassazione, con ordinanza n. 429 del 2020, accoglieva il primo motivo dell’Amministrazione, cassava con rinvio, devolvendo al giudice di merito la verifica della buona fede e dell’incolpevole ignoranza. In sede di riassunzione la CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio, confermando gli avvisi. La società e il socio ricorrono per cassazione con nove motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge i primi due motivi. Sul dedotto vizio di motivazione apparente, rileva che il giudice del rinvio ha esposto un apparato argomentativo ben al di sopra del minimo costituzionale, con una valutazione di merito circa il grado di diligenza esigibile da un operatore accorto. La società, non di piccole dimensioni e operante come esportatore abituale in triangolazioni comunitarie, non ha assolto l’obbligo di verifica dei fornitori in presenza di indici sintomatici della conoscibilità della frode. Le visure camerali, i controlli dei bilanci e la richiesta di dichiarazione sul versamento dell’Iva integrano solo una diligenza media o ordinaria, non la diligenza massima esigibile.

Sui motivi terzo e quarto, concernenti l’eccezione di decadenza dal potere impositivo per il 2005 e l’omessa valutazione delle osservazioni al p.v.c., l’esito è parimenti negativo. Tali questioni, assorbite in appello, erano state riproposte in sede di rinvio con un richiamo generico ai motivi già proposti: la Corte ribadisce che la riproposizione deve essere chiara e univoca e che il giudizio di rinvio ha struttura chiusa, con conseguente rinuncia implicita alle eccezioni non specificamente formulate.

Il quinto motivo è invece accolto. La CTR aveva dichiarato inammissibile, perché nuova, la questione sulla deducibilità dei costi ex art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993, novellato dal d.l. n. 16/2012, ritenendo necessaria l’integrazione dei ricorsi originari con motivi aggiunti. La Corte afferma che la disciplina transitoria dell’art. 8, comma 3, del medesimo decreto attribuisce alla novella efficacia retroattiva in bonam partem, con rilievo anche d’ufficio. Poiché i ricorsi originari censuravano già la corretta definizione del regime giuridico della deducibilità, la questione era stata ritualmente devoluta e la sua declaratoria di inammissibilità viola gli artt. 113 c.p.c. e 24 e 63 d.lgs. n. 546/1992. Resta assorbito il sesto motivo.

I motivi settimo e nono sono rigettati. La questione di proporzionalità delle sanzioni costituisce questione nuova, non proponibile nel giudizio di rinvio, e in ogni caso l’art. 5, d.lgs. n. 87/2024 limita espressamente l’applicabilità delle riduzioni alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, in deroga alla retroattività della legge più favorevole. Quanto agli utili extracontabili, l’accertamento in capo alla società a ristretta base sociale consente di presumere la loro distribuzione tra i soci, salvo prova contraria di accantonamento o reinvestimento; i costi indeducibili o inesistenti generano comunque un maggiore reddito imponibile, con conseguente legittimità dell’imputazione per trasparenza.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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