Agevolazione zona recupero subordinata all’attuazione del piano (Cass. civ. Sez. V n. 22671 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’agevolazione fiscale prevista dall’art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 presuppone un duplice requisito: l’inserimento dell’immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato e la qualifica dell’acquirente come soggetto che attua il recupero. La mera individuazione della zona di recupero da parte dell’ente territoriale non è sufficiente: occorre l’approvazione e l’attuazione del piano attuativo di cui agli artt. 27 e 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Trattandosi di norma agevolativa di stretta interpretazione, il beneficio è revocabile quando il piano non venga adottato, anche se la mancata attuazione non è imputabile al contribuente. L’equipollenza tra piano di recupero e altri strumenti urbanistici non è generalizzata.
Il Fatto
La controversia riguarda l’agevolazione fiscale richiesta in relazione a un atto di conferimento immobiliare. L’Ufficio aveva negato il beneficio perché, pur rientrando il bene in zona di recupero individuata dal Piano Regolatore Generale e con atto amministrativo, non era stato approvato il relativo piano attuativo per il recupero dell’edilizia urbana.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la Commissione tributaria regionale del Molise aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la delibera comunale di individuazione delle zone e non necessaria l’adozione del piano attuativo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, cui i contribuenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 5 della legge n. 168/1982, che colloca l’agevolazione nell’ambito dei piani di recupero di cui alla legge n. 457/1978, e dall’art. 28 della stessa legge, che prevede la decadenza dell’individuazione dell’area in zona di recupero ove il piano non sia adottato entro tre anni o non divenga esecutivo entro l’anno successivo. Da tale disciplina la ricorrente deduceva che il beneficio presuppone un piano approvato ed esecutivo.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero indicato all’atto del trasferimento. Il beneficio spetta solo quando si realizzano tutti gli elementi della fattispecie e ne resta giustificata la revoca ove se ne accerti l’insussistenza, persino quando la mancata attuazione non sia imputabile al contribuente. Le norme agevolatrici, si osserva, sono di stretta interpretazione.
Quanto all’equipollenza tra piano di recupero e altri strumenti urbanistici, la Corte la esclude da una generalizzata operatività, limitandola ai piani particolareggiati già approvati all’entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del patrimonio edilizio esistente.
Nel caso concreto l’area era stata destinata dal Piano Regolatore Generale a zona di recupero urbanistico, ma il piano attuativo non venne mai approvato, circostanza ammessa dagli stessi controricorrenti. Risulta quindi errata la valutazione della Commissione regionale, che aveva reputato sufficiente la mera individuazione delle zone. Non pertinente è il richiamo alla Cass. n. 14995/2015, relativa a un diverso strumento urbanistico e a una diversa agevolazione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, rigetta l’originario ricorso dei contribuenti, compensando integralmente le spese dell’intero giudizio.
Nota della Redazione
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