Classificazione doganale dei monitor interattivi e limiti del sindacato sulla motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 34339 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, non sono più deducibili le censure di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente. La doglianza che contesti l’attribuzione di un bene a una voce doganale, contrapponendo alla qualificazione operata dal giudice di merito una diversa lettura delle caratteristiche tecniche del prodotto, non prospetta un omesso esame di un fatto decisivo, ma un vizio di sussunzione, inammissibile in sede di legittimità. L’omesso esame deve riguardare un fatto inteso in senso storico-naturalistico, non una questione o un’argomentazione.
Il Fatto
La società contribuente importava, con dichiarazione doganale del marzo 2021, centodiciotto colli di apparecchiature indicate come macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, ascrivendole alla voce doganale 8471410000 con dazio zero. All’esito di verifica fisica e controllo documentale, l’Agenzia delle dogane riqualificava la merce come monitor interattivi multimediali a LED con schermo tattile e sistema operativo integrato, riconducendoli alla voce 8528590090 con dazio del 14%, e rideterminava i diritti dovuti in euro 13.564,78. La Direzione territoriale confermava l’accertamento; l’Ufficio applicava inoltre la sanzione di cui all’art. 303, comma 3, lett. e, del T.U.L.D..
La società impugnava la decisione davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli, che accoglieva il ricorso. L’appello dell’Agenzia era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con sentenza depositata il 19 giugno 2023. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; la contribuente resisteva con controricorso e il Pubblico Ministero depositava conclusioni scritte.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo deduceva l’omessa motivazione e la motivazione apparente, assumendo che il giudice di appello avesse recepito la perizia di parte mediante un mero rinvio, senza indicare i passaggi tecnici considerati dirimenti. La Corte ha respinto la censura: il sindacato di legittimità è ormai circoscritto al solo rispetto del minimo costituzionale, che risulta violato quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su affermazioni inconcilianti o risulti incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata. Nel caso concreto la pronuncia richiama la perizia di parte e indica ulteriori ragioni a sostegno della classificazione: la giurisprudenza della Corte di giustizia sull’applicazione della voce più favorevole, decisioni doganali di autorità straniere e un’informazione tariffaria vincolante rilasciata dalla Direzione centrale.
Il secondo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, per aver il giudice di merito ritenuto non contestate le argomentazioni della perizia. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, ricordando che l’omesso esame deve riferirsi a un preciso accadimento o circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile a questioni o argomentazioni. La ricorrente finiva così per contestare non un fatto omesso, ma la stessa classificazione doganale, chiedendone una diversa. I giudici di merito avevano del resto esaminato la natura dei prodotti, ritenendo errata la classificazione dell’Ufficio.
Il terzo e il quarto motivo, trattati congiuntamente, prospettavano la violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata e dell’art. 33 del Reg. UE n. 952/2013, con riferimento all’informazione tariffaria vincolante rilasciata dopo l’importazione. La Corte li ha giudicati inammissibili, ravvisando sotto la parvenza della violazione di legge una richiesta di rivalutazione del merito. Ha inoltre osservato che i monitor, in quanto incorporati in un sistema operativo, rispondono alle caratteristiche del codice 8471410000 e che il giudice di appello non ha attribuito carattere vincolante all’informazione tariffaria, considerandola solo un ulteriore elemento a sostegno della classificazione dichiarata.
Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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