Rappresentanza processuale ADER e onere di prova sul funzionario delegato (Cass. civ. Sez. V n. 34341 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nei giudizi tributari in cui l’agente della riscossione si costituisca per mezzo di un funzionario diverso dal legale rappresentante, e il relativo potere derivi da un atto non soggetto a pubblicità legale, come la procura notarile, incombe sull’ente l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere ove la controparte contesti tempestivamente la qualità del conferente. La contestazione della capacità processuale del soggetto che ha rilasciato il mandato ad litem non può essere superata dal mero richiamo all’atto di appello, occorrendo la prova dell’esistenza e del contenuto della procura speciale. La Corte cassa la sentenza che abbia esaminato solo formalmente la questione e rinvia al giudice del merito.

Il Fatto

Un contribuente proponeva opposizione avverso un’intimazione di pagamento di cartella esattoriale per Irap, Irpef e Iva di un periodo di imposta risalente. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso per prescrizione quinquennale dei crediti e condannava l’Ufficio alle spese. L’agente della riscossione proponeva appello sostenendo la natura decennale della prescrizione e la sua interruzione per effetto della notifica della cartella.

La Commissione Tributaria Regionale riformava la decisione e confermava la legittimità dell’intimazione e della cartella. Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, contestando in particolare la validità della procura alle liti dell’agente della riscossione.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi sono esaminati congiuntamente perché connessi. Il ricorrente deduce la nullità della costituzione dell’Agenzia per difetto di procura, non essendo stato depositato l’atto notarile che avrebbe legittimato il funzionario, non legale rappresentante dell’ente, a rilasciare il mandato al difensore.

La Corte rileva che la Commissione regionale non ha effettivamente esaminato la procura, limitandosi a richiamare l’atto di appello. Il ricorrente contesta, dunque, il potere di rappresentanza del soggetto che ha conferito il mandato.

Il principio applicato distingue due ipotesi. Chi ha conferito il mandato al difensore non deve dimostrare la propria qualità se questa deriva dall’atto costitutivo o dallo statuto, perché i terzi possono verificarla consultando i registri e la prova negativa grava su chi contesta. Se invece il potere rappresentativo origina da un atto non soggetto a pubblicità legale, l’onere di riscontrare tale potere incombe su chi agisce, purché la contestazione della controparte sia tempestiva.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto (Sezioni Unite n. 20596 del 2007; Sez. I n. 19824 del 2011; Sez. III n. 20563 del 2014; Sez. V n. 8120 del 2019; Sez. V n. 15914 del 2025). Nel caso concreto il potere era stato conferito da persona diversa dal legale rappresentante e traeva origine da procura notarile, non soggetta a pubblicità legale. L’onere di provare l’esistenza di quel potere gravava quindi sull’Agenzia, a fronte dell’eccezione tempestivamente sollevata dal contribuente.

Nessuna prova compiuta risulta fornita, neppure con le produzioni consentite dall’art. 372 cod. proc. civ.: non è dimostrato che il funzionario fosse autorizzato a conferire la procura, né che avesse il potere di rilasciare il mandato, proprio per l’assenza in atti della procura notarile. Conseguono l’accoglimento dei primi due motivi, l’assorbimento degli altri e la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché verifichi la disponibilità degli atti richiamati o dia attuazione all’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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