Spese processuali non dovute al contumace vittorioso (Cass. civ. Sez. V n. 12234 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. Nel giudizio tributario, il contribuente può dedurre in sede di impugnazione della cartella o della successiva intimazione di pagamento anche i vizi degli atti presupposti, tra cui l’omissione della notifica dell’originario avviso di accertamento. Il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, restando implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con essa.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un’intimazione di pagamento relativa a dieci cartelle di pagamento pregresse, deducendo la mancata notifica degli atti sottesi, la prescrizione del credito e l’omessa indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso e la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha confermato la decisione, rilevando che in atti risultavano le relate delle notifiche PEC delle cartelle sottese, la cui corretta notificazione aveva precluso la maturazione della prescrizione.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: violazione degli artt. 2697 cod. civ., 36-bis e 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 6, comma 5, l. n. 212/2000, per l’omessa pronuncia sull’impugnazione degli avvisi di accertamento originari; e violazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e 15 d.lgs. n. 546/1992, per la condanna alle spese processuali nonostante l’Agente della Riscossione non si fosse costituito in appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto sufficiente, ai fini della regolarità dell’intimazione di pagamento, la corretta notificazione delle cartelle sottese per la definitività della pretesa impositiva.
La Corte ribadisce che, al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto a esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse, come affermato da Cass., Sez. VI, n. 25509 del 2014 e Cass., Sez. III, n. 24542 del 2009.
Nel caso di specie, la veicolazione della censura relativa all’omessa notifica degli originari atti presupposti è stata oggetto di rigetto implicito, avendo il giudice di appello ritenuto correttamente notificate le successive cartelle impugnate. La censura sull’omessa produzione di tutte le cartelle contrasta, inoltre, con un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, mirando impropriamente a un diverso apprezzamento delle prove.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte afferma che la condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 cod. proc. civ., ha fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un suo diritto. Non può quindi essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto, come già statuito da Cass., Sez. V, n. 564 del 2024 e Cass., Sez. III, n. 7361 del 2023.
Il ricorso è pertanto accolto in relazione al secondo motivo. La sentenza è cassata limitatamente al capo relativo alle spese processuali e, non essendovi ulteriori accertamenti in fatto, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., espungendo il capo sulle spese. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate tra le parti attesa la parziale soccombenza.
Nota della Redazione
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