Detraibilità IVA canoni leasing dopo distruzione del bene strumentale (Cass. civ. Sez. V n. 34350 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, i beni di investimento acquistati sono equiparati a quelli ottenuti in leasing, poiché l’utilizzatore assume la disponibilità economica del bene e i relativi rischi, in linea con la nozione di cessione di beni desumibile dall’art. 14, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE. Ne consegue che la distruzione del bene strumentale non comporta il venir meno del diritto alla detrazione dell’imposta assolta sui canoni di locazione finanziaria versati successivamente alla perdita del bene. La distruzione rientra tra gli eventi in cui si declina la normale attività d’impresa, ove debitamente provata o giustificata, e il risarcimento assicurativo percepito dall’utilizzatore è irrilevante, ponendosi il rapporto con l’assicuratore su un piano autonomo rispetto al contratto di leasing.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva escluso la detrazione dell’IVA sui canoni di leasing e sul prezzo di riscatto versati per un bene strumentale andato distrutto a causa di un incendio. Nonostante il contratto ponesse a carico dell’utilizzatore l’obbligo di pagamento dei canoni anche in caso di distruzione accidentale, l’Amministrazione riteneva che la detrazione andasse negata per le somme versate dopo la perdita del bene, in ragione della correlazione dell’imposta con il risarcimento assicurativo.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ravvisando il venir meno dell’inerenza del bene all’attività d’impresa. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, compensando le spese. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, cui resisteva l’Amministrazione con controricorso e ricorso incidentale sull’ammissibilità dell’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina dapprima il ricorso incidentale dell’Amministrazione, avente ad oggetto una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio. Il motivo, riqualificato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4), c.p.c., è infondato: il termine di sei mesi per l’impugnazione, previsto dall’art. 327 c.p.c. e richiamato dall’art. 51 d.lgs. n. 546/1992, va computato ex nominatione dierum e, in presenza della sospensione feriale, deve essere prorogato del corrispondente numero di giorni. L’appello risulta pertanto tempestivo.
Passando al ricorso principale, la Corte rigetta il primo motivo, con cui si denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello. Il vizio, dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c., ricorre solo quando la motivazione sia del tutto mancante o caratterizzata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie la motivazione esiste ed è comprensibile, sicché l’eventuale errore avrebbe dovuto essere dedotto con altri mezzi.
Anche il secondo motivo, relativo alla contraddittorietà della motivazione, è infondato: il vizio rileva solo in presenza di un contrasto irriducibile interno alla sentenza, non potendosi prendere in considerazione il contrasto tra la sentenza e l’avviso di accertamento.
Il terzo motivo è invece fondato. L’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 ammette la detrazione dell’imposta assolta in relazione a beni acquistati nell’esercizio dell’impresa, equiparando ai beni di investimento quelli ottenuti in leasing. La Corte richiama l’evoluzione della giurisprudenza eurounitaria, che ha ricondotto il leasing alla nozione di acquisto di bene di investimento ove il conduttore sopporti la maggior parte dei rischi e dei benefici della proprietà, superando la precedente qualificazione come prestazione di servizi.
Una volta equiparati i beni acquistati a quelli ottenuti in leasing, deve riconoscersi la detraibilità dei canoni versati anche dopo la distruzione del bene. La Corte richiama i principi della CGUE sulla distruzione debitamente provata, che non comporta obbligo di rettifica della detrazione. Irrilevante è il risarcimento assicurativo, poiché il rapporto con l’assicuratore è autonomo e non incide sulla disciplina dell’IVA. La sentenza è pertanto cassata e, decidendo nel merito, il ricorso originario della contribuente è accolto con annullamento dell’avviso di accertamento; le spese dell’intero giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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