Responsabilità dei soci e degli amministratori ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973: onere motivazionale dell’avviso di accertamento (Cass. civ. Sez. 5 n. 15873 del 23.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dei soci e degli amministratori per i debiti tributari della società estinta, l’avviso di accertamento deve essere motivato ai sensi dell’art. 36, quinto comma, d.P.R. n. 602/1973, individuando la specifica fattispecie di responsabilità, tra quelle tipiche previste dai commi precedenti, e dando conto della sussistenza di tutti i suoi elementi costitutivi. La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento è una delega di firma e non di funzioni e non richiede l’indicazione del nominativo del delegato né della durata. La presunzione di cessione di cui all’art. 1 d.P.R. n. 441/1997 e le differenze quantitative di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto operano anche per i periodi d’imposta precedenti a quello della verifica, se oggetto di controllo.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a un soggetto, in qualità di ex socio di una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese, un avviso di accertamento con cui determinava maggiori imposte Ires, Irap e Iva per l’anno 2007. La pretesa derivava dall’applicazione della presunzione di cessione dei beni di cui all’art. 1 d.P.R. n. 441/1997, fondata sul mancato rinvenimento delle merci nel locale adibito a magazzino. I giudici di primo grado accoglievano il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo l’atto anche in relazione alla responsabilità del contribuente quale ex amministratore, ai sensi dell’art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, con cui il contribuente deduceva la violazione dell’obbligo motivazionale. La CTR aveva ritenuto che l’avviso fosse stato notificato al contribuente sia quale socio sia quale amministratore della società in liquidazione, ma dall’atto risultava la sola qualità di socio. La Corte ha ribadito che l’avviso deve porre il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e, nelle ipotesi di responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602/1973, deve individuare la specifica fattispecie applicata ed esplicitare gli elementi costitutivi della medesima. Ha, quindi, cassato la sentenza sul punto, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Quanto al primo motivo, relativo alla nullità dell’atto per la delega di firma, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, per non aver il ricorrente censurato tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, ed in parte infondato. Ha, difatti, richiamato il principio consolidato per cui la delega ex art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600/1973 è una delega di firma e non di funzioni, con la conseguenza che l’ordine di servizio non deve indicare il nominativo del delegato né la durata del potere.

Il terzo e il quarto motivo, aventi ad oggetto l’applicabilità della presunzione di cessione, sono stati rigettati. La Corte ha chiarito che le differenze quantitative, derivanti dal raffronto tra le scritture contabili e le rimanenze, costituiscono presunzione di cessione per il periodo d’imposta oggetto del controllo e operano anche per i periodi precedenti alla verifica. Ha, inoltre, precisato che la prova contraria può essere fornita solo con le modalità tassative indicate dal d.P.R. n. 441/1997 e che la rettifica può fondarsi anche su presunzioni semplici.

Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile. La doglianza, incentrata sull’omesso esame di documenti, non indicava il fatto storico decisivo, ma si limitava a censurare la valutazione degli elementi istruttori da parte del giudice di merito, evenienza non più deducibile ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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