Motivazione apparente e riqualificazione officiosa dell’elusione fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 8481 del 28.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, la riqualificazione giuridica del comportamento del contribuente in termini di elusione fiscale può essere operata autonomamente dal giudice, anche d’ufficio, e prescinde dagli oneri procedimentali posti a carico dell’Amministrazione finanziaria dall’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis. La rilevabilità officiosa del negozio abusivo è ammessa in ogni stato e grado del giudizio, stante l’indisponibilità della pretesa tributaria, con i soli limiti del giudicato interno e, nel giudizio di cassazione, della necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Tuttavia, la sentenza che si limiti a evocare un “intreccio” di società riconducibili al medesimo gruppo familiare, senza spiegare in concreto come tale assetto abbia consentito il risultato elusivo, è affetta da motivazione apparente ed è nulla per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d. Lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
Una società immobiliare, socia di una società di costruzioni, cedeva nell’ottobre 2005 la propria quota di partecipazione pari all’84% del capitale sociale, realizzando una plusvalenza regolarmente dichiarata e tassata. La società partecipata, nel frattempo, svolgeva un’intensa attività di speculazione immobiliare, dichiarando un reddito d’impresa per gli anni d’imposta 2006-2009.
All’esito di una verifica fiscale, l’Amministrazione finanziaria notificava alla cedente un avviso di accertamento per l’IRES del 2006, contestando un disegno artificioso volto ad azzerare i redditi della speculazione. La società impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la decisione era confermata in appello. La contribuente ricorreva quindi per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi. Quanto al secondo, ritiene infondata la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c.: la riqualificazione del comportamento del contribuente in termini di elusione può essere operata autonomamente dal giudice, senza violare il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, poiché la rilevabilità officiosa del negozio abusivo è ammessa in ogni stato e grado, con i soli limiti del giudicato interno e degli accertamenti di fatto in cassazione.
La Corte ricostruisce il quadro dell’abuso del diritto, muovendo dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 30055/2008, che ha configurato il divieto di abuso come principio generale antielusivo. Richiama poi la raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, che qualifica artificiosa la costruzione priva di sostanza economica, e l’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dal d. Lgs. n. 128 del 2015, che ha positivizzato i canoni elaborati dalla giurisprudenza. Ribadisce che l’onere di spiegare l’anomalia della forma giuridica grava sull’Amministrazione, mentre spetta al contribuente provare le ragioni extrafiscali non marginali.
Quanto al primo motivo, la Corte lo accoglie. La CTR si è limitata ad accennare a una serie di circostanze — compagini sociali identiche, costituzioni e cessazioni contestuali, conti correnti gestiti unitariamente — asseritamente supportate da riscontri documentali rimasti imprecisati, senza valutarne l’idoneità a dimostrare la fondatezza della pretesa tributaria. Non viene spiegato come l’“intreccio delle società” avrebbe consentito il risultato elusivo, né perché il negozio di cessione del 2005 e quelli collegati fossero privi di sostanza economica, a fronte di una plusvalenza dichiarata e tassata.
La Corte rammenta che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., il sindacato sulla motivazione è ristretto al “minimo costituzionale”: la motivazione apparente, pur materialmente presente, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sull’iter logico seguito. Nel caso di specie ricorre tale anomalia, con conseguente nullità della sentenza.
La Corte accoglie quindi il primo motivo, respinge il secondo, assorbe i restanti e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.