Inammissibile il ricorso per cassazione che prospetta una rivalutazione del merito (Cass. civ. Sez. 5 n. 13750 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione dei vizi di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo, miri in realtà a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. La censura di violazione dell’art. 2729 c.c. è proponibile solo quando il giudice affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti, non quando la critica si concreti nella mera prospettazione di una diversa inferenza probabilistica. La sentenza penale di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. costituisce elemento di prova utilizzabile dal giudice tributario nell’ambito della complessiva valutazione degli elementi presuntivi. Il processo verbale di constatazione fa fede fino a prova contraria sulla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dai terzi ed è comunque elemento di prova valutabile dal giudice.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente sette avvisi di accertamento per maggiori imposte Irpef relative agli anni dal 2004 al 2010, conseguenti all’omessa dichiarazione di somme ritenute indebitamente prelevate dalle casse di una società a responsabilità limitata, della quale il contribuente era formalmente solo direttore commerciale ma, secondo l’Ufficio, amministratore di fatto. La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi, ritenendo indimostrata la circostanza del prelievo; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva invece l’appello dell’Ufficio.

Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 2709, 2710, 2729 e 2700 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 445 e 654 c.p.p., dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 36 e 34-bis del d.l. n. 223/2006, nonché vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi. L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi, dichiarandoli inammissibili per molteplici ragioni. In primo luogo, il ricorrente aveva operato una commistione di doglianze riconducibili ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., mescolando in un inestricabile coacervo temi di natura fattuale e giuridica. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, tale sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei è inammissibile, poiché attribuirebbe al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure e dare forma e contenuto giuridici alle doglianze del ricorrente.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato che le doglianze si risolvevano in una richiesta di riesame delle valutazioni istruttorie operate dai giudici di appello. La CTR aveva chiaramente esposto gli elementi presuntivi posti a base della decisione: il contenuto del p.v.c. del 18/04/2012, l’emissione di false fatture, le dichiarazioni dei dipendenti, l’attestazione degli istituti di credito sulla delega di firma e la sentenza di patteggiamento. A fronte di ciò, la revisione degli accertamenti di fatto è preclusa in sede di legittimità.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2729 c.c., la Corte ha precisato che la censura è proponibile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, non quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa. Nel caso di specie, le doglianze si limitavano a prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori, senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi normativi.

La Corte ha poi ritenuto legittimo l’utilizzo della sentenza di patteggiamento n. 456/14 da parte della CTR, richiamando il principio secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, che ove intenda disconoscerne l’efficacia ha il dovere di motivare. Analogamente, il p.v.c. assume rilevanza probatoria facendo fede fino a prova contraria quanto alla veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale dai terzi, ed è comunque elemento di prova valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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