Responsabilità professionale del commercialista e inammissibilità del ricorso per revisione delle prove (Cass. civ. Sez. III n. 34498 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo né consente agli eredi di entrare nel processo. È inammissibile il ricorso che, denunciando la violazione degli obblighi professionali del commercialista, solleciti in via aspecifica una revisione in chiave indiziaria del compendio istruttorio e una nuova valutazione delle prove, attività non consentite in sede di legittimità. La censura che non si misuri con l’autonoma e completa ratio decidendi del provvedimento impugnato, limitandosi a riportarne un segmento, non coglie la motivazione effettiva e non supera il vaglio di ammissibilità.
Il Fatto
Una società di gestione di un esercizio commerciale e i suoi soci hanno agito nei confronti di una commercialista per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di alcuni incarichi professionali conferitile, tra cui la redazione e il deposito della dichiarazione dei redditi. La convenuta, contestando il fondamento della domanda, ha chiamato in causa la propria assicuratrice della responsabilità civile per essere garantita in caso di soccombenza.
Il Tribunale ha rigettato la domanda principale. La Corte d’appello, accogliendo l’appello incidentale della compagnia chiamata in causa, ha confermato il rigetto con diversa motivazione. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato sulla violazione degli obblighi del professionista e sul vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte ha respinto la richiesta di interruzione del giudizio di legittimità per il decesso di uno dei ricorrenti. Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui, per la particolare struttura del procedimento di cassazione, l’istituto dell’interruzione del processo non è applicabile: la morte di una parte intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio non assume rilievo né consente agli eredi l’ingresso nel processo. Il ricorso non offre elementi idonei a rimeditare tale orientamento.
Nel merito, il motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha integralmente condiviso la proposta di definizione accelerata, rilevando che la censura poggia sul mancato apprezzamento di alcuni documenti. Ciascuno di essi, tuttavia, non si misura con la domanda o con la ratio decidendi della Corte territoriale: alcuni attengono genericamente alla tenuta delle scritture contabili o a periodi diversi da quello oggetto di causa, altri sono riferiti a fatture e pratiche di sgravio non pertinenti.
Il Collegio sottolinea che, in tal modo, del compendio istruttorio viene sollecitata in via aspecifica una revisione in tesi indiziaria, estranea alla sede di legittimità. Quanto alla rappresentanza davanti al giudice tributario, la censura non si misura con l’autonoma ragione decisoria della sentenza impugnata, della quale viene riportato solo un segmento, senza permettere di apprezzare le complessive motivazioni del giudice di merito.
Le considerazioni svolte nella istanza di decisione e nella successiva memoria, osserva la Corte, non sono idonee a giustificare conclusioni difformi. Esse si risolvono in contestazioni di accertamenti di fatto fondati su adeguata motivazione, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria, e nella richiesta di una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Per altro verso non colgono l’effettiva e completa ratio decidendi della statuizione impugnata.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di una sanzione in favore di ciascun controricorrente e della cassa delle ammende. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.