Motivazione apparente e vizio ex art. 111 cost. in sede di opposizione (Cass. civ. Sez. I n. 2363 del 24.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’eccezione di inadempimento ha natura di eccezione in senso stretto e non è rilevabile d’ufficio; nel giudizio di opposizione allo stato passivo essa può tuttavia essere proposta per la prima volta con la memoria difensiva depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, ai sensi dell’art. 99, settimo comma, legge fall. La motivazione del decreto che respinga l’opposizione è affetta da violazione di legge ex art. 111 cost. quando sia solo apparente o obiettivamente incomprensibile, sì da non rivelare la ratio decidendi: in tal caso il provvedimento è nullo e la relativa anomalia è denunciabile in cassazione.
Il Fatto
Un professionista, già presidente del collegio sindacale di una società poi fallita, chiede di essere ammesso al passivo in via privilegiata per i compensi maturati in relazione alla carica ricoperta.
La domanda è respinta dal giudice delegato e l’opposizione proposta avverso il provvedimento è a sua volta rigettata dal tribunale, su eccezione della curatela fondata sulla responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori. Il ricorrente censura il decreto per ultrapetizione e per difetto assoluto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. L’eccezione di inadempimento, rimessa all’esclusiva iniziativa di parte, non è rilevabile d’ufficio: principio ribadito in relazione al credito del professionista incaricato di accedere a una procedura concorsuale. La sua proposizione è però disciplinata dall’art. 99, sesto e settimo comma, legge fall., che impone alla parte resistente di costituirsi con memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni non rilevabili d’ufficio.
Nel caso concreto la curatela non aveva formulato l’eccezione tardivamente, ma solo per la prima volta in sede di opposizione anziché nella verifica dei crediti. Tale modalità è consentita dal citato art. 99, settimo comma, legge fall.: la doglianza di ultrapetizione è dunque respinta.
Il secondo motivo è invece fondato. Il decreto impugnato ha respinto l’opposizione con una motivazione apodittica, che liquida l’eccepito inadempimento mediante il solo rilievo dell’assorbimento dei crediti negli addebiti indicati dalla curatela. Manca però ogni indicazione su quali fossero tali addebiti, su quali elementi si fondasse la responsabilità concorrente dei sindaci e quali conseguenze dannose ne fossero derivate.
La motivazione è a tal punto laconica da risultare incomprensibile nella sua ratio decidendi e non integra il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 cost. Il vizio si converte in violazione di legge non solo quando la motivazione manchi graficamente, ma anche quando sia solo apparente o inconciliabile, purché i vizi emergano dal provvedimento in sé, senza sindacato sulle risultanze probatorie.
Il decreto è pertanto cassato con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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