Mediazione obbligatoria e rilievo del difetto di procedibilità (Cass. civ. Sez. III n. 27944 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo, una volta instaurato il giudizio di opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta. Ove questi non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo. Tuttavia, se il giudice dell’opposizione ha previamente attribuito l’onere alla parte opponente, tale statuizione erronea non determina il rilievo del difetto di procedibilità anche nei confronti della parte opposta, non sollecitata: in mancanza di tempestiva eccezione del convenuto sostanziale o di rilievo d’ufficio del primo giudice, il difetto resta sanato e il giudice d’appello non può rilevarlo.
Il Fatto
Una società e il suo legale rappresentante propongono opposizione al decreto ingiuntivo con cui il tribunale aveva loro intimato il pagamento di somme riferite a due contratti di leasing di macchinari, in favore di una banca. Il giudice di primo grado dichiara l’improcedibilità delle opposizioni riunite per mancata introduzione della mediazione obbligatoria, ritenendo l’onere a carico degli opponenti.
La Corte d’appello, pur rilevando l’erroneità di tale attribuzione — spettando l’onere alla parte opposta —, conferma la decisione con diversa motivazione: gli opponenti nulla avevano eccepito e il difetto non era stato rilevato d’ufficio. Nel merito accerta la sussistenza del credito e conferma il decreto. Propongono ricorso per cassazione gli opponenti; la banca resiste con controricorso; talune cessionarie del credito spiegano intervento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara preliminarmente inammissibile l’intervento delle cessionarie. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una previsione normativa che ne consenta la partecipazione. Il difetto di legittimazione discende dalla già avvenuta costituzione del dante causa, con conseguente insussistenza di lesione del diritto di difesa (Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).
Nel merito, il ricorso è infondato. La Corte richiama l’arresto delle Sezioni Unite n. 19596 del 18/09/2020: nei giudizi monitori soggetti a mediazione obbligatoria, instaurata l’opposizione e decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l’onere di promuovere la mediazione incombe sulla parte opposta e il suo inadempimento comporta improcedibilità e revoca del decreto.
Il Collegio esamina poi il caso deciso dalle Sezioni Unite, ricostruito attraverso la relazione del Massimario: ivi il giudice aveva concesso la provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. e assegnato a entrambe le parti il termine per la domanda di mediazione, addebitando poi il mancato espletamento alla sola parte opponente.
Nel caso in esame, invece, il giudice dell’opposizione aveva concesso la provvisoria esecuzione e, rilevata la mancata attivazione, aveva onerato dell’incombenza la sola parte opponente. Il rilievo del mancato esperimento, a seguito della previa erronea attribuzione dell’onere, si risolve nel mancato esercizio del potere di rilevazione non solo verso la parte erroneamente onerata, ma anche verso la parte che quell’onere avrebbe dovuto assolvere e non fu sollecitata.
Il difetto di procedibilità deve dunque ritenersi sanato dall’omesso rilievo, su istanza di parte o d’ufficio. È corretta la decisione impugnata: in mancanza di tempestiva eccezione del convenuto sostanziale, ove il giudice di primo grado non abbia rilevato d’ufficio, è precluso al giudice d’appello rilevare l’improcedibilità (Sez. 3, Sentenza n. 32797 del 13/12/2019; Sez. 3, Sentenza n. 29017 del 13/11/2018; Sez. 3, Sentenza n. 14676 del 31/05/2025). Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese per la novità delle questioni e contributo unificato ulteriore a carico dei ricorrenti.
Nota della Redazione
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