Sponsorizzazioni e costi fittizi: motivazione apparente della CTR (Cass. civ. Sez. V n. 34499 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice di appello omette del tutto di confrontarsi con le specifiche deduzioni probatorie della parte, negando efficacia agli elementi addotti senza spiegare le ragioni della loro irrilevanza. La Commissione tributaria regionale che, in tema di costi di sponsorizzazione, si limiti a richiamare le risultanze della verifica fiscale e a negare valore alle controdeduzioni del contribuente, senza esaminare i documenti e i riscontri prodotti, viola l’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e l’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. In sede di legittimità la sentenza è cassata con rinvio. Resta fermo che l’onere della prova dei costi deducibili grava sul contribuente, ma il giudice deve valutare gli elementi offerti.
Il Fatto
Una società agricola esercente attività di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi impugnava un avviso di accertamento ai fini I.R.E.S., I.R.A.P. e I.V.A. per l’anno d’imposta 2007. L’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi di sponsorizzazione ritenuti non deducibili, in quanto carenti dei requisiti degli artt. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e 19 del d.P.R. n. 633/1972, qualificandoli come derivanti da sovrafatturazione e quindi fittizi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Ufficio, riformava la decisione e rigettava l’impugnazione, sul rilievo che la contribuente non avesse prodotto prove sufficientemente certe per confutare le risultanze della verifica. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso. Con precedente ordinanza interlocutoria la Corte aveva disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo, che investono la valutazione probatoria e il difetto di motivazione. Richiamando un orientamento consolidato, l’ordinanza ricorda che il vizio di motivazione apparente sussiste quando la pronuncia non rende individuabile il percorso argomentativo, oppure quando la motivazione è del tutto inidonea a esplicitare le ragioni della decisione.
Nel caso concreto, la Commissione regionale aveva fondato il proprio convincimento sul processo verbale di constatazione e sulla verifica condotta nei confronti dell’associazione sportiva, valorizzando la sproporzione dei contributi tra i diversi sponsor, la genericità dei contratti, la mancata partecipazione degli associati ai corsi di vela e gli ingenti prelevamenti per contanti. Su questa base aveva negato ogni valenza alle deduzioni della contribuente.
La Corte rileva però che la sentenza impugnata ha omesso qualsiasi valutazione delle specifiche argomentazioni difensive. La società aveva infatti prodotto il contratto di sponsorizzazione, le dichiarazioni dei soggetti coinvolti, i riscontri dei militari verbalizzanti presso il porto ove era ormeggiato il natante e i rilevamenti fotografici dei loghi. Aveva inoltre dedotto che il diverso ammontare fatturato rifletteva i contributi effettivamente corrisposti mediante bonifico e che la differente contribuzione degli sponsor era giustificata dalla diversa natura delle prestazioni.
La Commissione regionale, osserva la Corte, si è limitata a un giudizio meramente apodittico, non attribuendo rilevanza agli elementi documentali senza spiegare perché non avessero valenza probatoria certa. Ne deriva una totale obliterazione delle deduzioni della contribuente, che avrebbero potuto condurre a una diversa decisione.
Il primo motivo, sulla tempestività dell’appello, è invece rigettato: dall’esame del fascicolo risulta che l’atto è stato consegnato per la spedizione entro il termine, considerata la sospensione feriale. Il secondo motivo, sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento, è dichiarato inammissibile sotto plurimi profili e, comunque, manifestamente infondato, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale in capo al funzionario delegato. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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