Istanze istruttorie non reiterate e valutazione complessiva della condotta processuale (Cass. civ. Sez. III n. 11685 del 30.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado, in fase istruttoria, le proprie richieste di prova ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni; in difetto, esse devono intendersi tacitamente rinunciate e non sono riproponibili in appello. Tale onere non è assolto mediante il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, poiché la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, per delineare con precisione il thema decidendum e porre la controparte nella condizione di controdedurre sulle sole richieste definitivamente proposte. La presunzione di rinuncia può essere tuttavia superata dal giudice di merito, che deve darne conto in motivazione, quando dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate emerga una volontà inequivoca di insistere sull’istanza pretermessa.

Il Fatto

A seguito di un contratto di finanziamento, la società finanziaria aveva preteso dal ricorrente il pagamento di somme contestate come non dovute, in particolare quanto agli interessi convenzionali asseritamente mai pattuiti. Ulteriori richieste di finanziamento erano state negate al ricorrente perché risultava iscritto, secondo la sua prospettazione illegittimamente, nelle centrali di informazioni creditizie. Il ricorrente aveva quindi convenuto la società per ottenere il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e rigettato quella relativa ai danni patrimoniali. La Corte d’appello aveva confermato, rilevando tra l’altro che le istanze di prova orale non erano state reiterate in sede di conclusioni e che la consulenza tecnica richiesta era esplorativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rilevato che il ricorso è stato notificato solo alla società finanziaria originaria, con abbandono della domanda, scindibile, nei confronti delle altre convenute nelle pregresse fasi.

Nel merito, il primo motivo è stato accolto per quanto di ragione. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, se non specificamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata. Tale interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ. non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, né con gli artt. 24 e 111 Cost., poiché le norme processuali non escludono il diritto di difendersi provando, ma lo subordinano a una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell’istruttoria, va rivolta al giudice che decide.

La Corte ha però precisato che la presunzione di rinuncia può essere superata dal giudice di merito, che deve darne conto, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni emerga una volontà inequivoca di insistere. Ha richiamato sul punto Cass. n. 33103 del 2021 e Cass. n. 10767 del 2022.

Nella fattispecie, la Corte d’appello si era limitata a menzionare la mancata riproposizione delle istanze, senza misurare la conclusione raggiunta con la complessiva condotta processuale della parte. La censura ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. è inibita dall’art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, ma la motivazione risulta radicalmente assente, anche in relazione alla perdita della caparra confirmatoria oggetto di documentazione e di articolazione testimoniale.

Il secondo motivo è stato dichiarato infondato, poiché la richiesta di incremento della liquidazione del danno afferisce a una valutazione fattuale e discrezionale propria del giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte assorbito, mentre il quarto è logicamente assorbito. La Corte ha quindi cassato la decisione con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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