Notifica cartelle: travisamento della prova e prescrizione del credito (Cass. civ. Sez. V n. 34584 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito che dichiari la prescrizione del credito tributario sul presupposto della mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento incorre in travisamento della prova quando gli avvisi di ricevimento e la cad informativa risultano acquisiti agli atti, essendo stati prodotti dall’agente della riscossione in allegato all’atto di appello. La censura che denunci l’errore di percezione su un fatto controverso e decisivo è riconducibile al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come ricostruito dalle Sezioni Unite n. 5792/2024. Accertata la validità della notifica delle cartelle, cade il presupposto logico-giuridico della prescrizione e il motivo che la deduce resta assorbito; la sentenza va cassata con rinvio al giudice di merito per il riesame degli atti interruttivi.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento di importo complessivo di euro 40.704,39, riferita a IRPEF, TARSU e tassa automobilistica, deducendo il difetto di notifica delle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso e la pronuncia veniva confermata dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania con sentenza n. 1161/23, depositata il 13.02.2023.

La corte di appello riteneva non provata la valida notifica delle due cartelle e, su tale presupposto, dichiarava prescritto il credito per decorso del termine decennale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’agente della riscossione; il contribuente, il Comune di Napoli e la Regione Campania sono rimasti intimati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, per omessa valutazione delle prove. Il giudice di appello aveva ritenuto mancanti la cad informativa della notifica della cartella IRPEF 2007 e l’avviso di ricevimento della cartella IVA 2007.

La Corte qualifica la censura come travisamento della prova e la riconduce, secondo le Sezioni Unite n. 5792/2024, all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il vizio non riguarda la ricostruzione giuridica, ma l’errore di percezione su circostanze oggetto di discussione tra le parti e decisive ai fini della prescrizione.

Il Collegio rileva che sia la cad informativa della notifica della prima cartella, eseguita tramite messo notificatore ai sensi degli artt. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e 140 cod. proc. civ., sia l’avviso di ricevimento della seconda, notificata ex art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 mediante plico raccomandato, erano state depositate dall’agente della riscossione in allegato all’atto di appello.

Acquisita la prova della notifica di entrambe le cartelle, risulta evidente l’errore del giudice di merito, che ha ritenuto inesistente un fatto la cui verità è invece positivamente stabilita. La censura è pertanto fondata e va accolta.

Il secondo motivo — violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 2943 e 2946 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. — resta assorbito, per il nesso di dipendenza logico-giuridica con il primo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, perché riesamini l’eccezione di prescrizione tenendo conto degli atti interruttivi e regoli le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *