Motivi nuovi in appello tributario: inammissibili se proposti solo con memoria (Cass. civ. Sez. 5 n. 5804 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il motivo di appello con cui si fa valere una questione non dedotta con l’atto di gravame, ma sollevata per la prima volta solo con la memoria illustrativa depositata in corso di causa ai sensi degli artt. 32, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. L’atto di appello, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione. Il giudice d’appello deve rilevare anche d’ufficio l’inammissibilità della domanda nuova; ove non lo abbia fatto, la Corte di cassazione cassa senza rinvio la sentenza, ai sensi degli artt. 382, ultimo comma, c.p.c. e 62, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui ha pronunciato su tale domanda. La nuova disciplina dei motivi aggiunti di appello, introdotta dal d.lgs. n. 220 del 2023 e modificata dalla Corte costituzionale n. 36 del 2025, non si applica ratione temporis ai giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso due atti di pignoramento presso terzi notificati dall’agente della riscossione, successivamente alla presentazione di un’istanza di rateizzazione delle somme dovute. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.
In sede di appello, la società non deduceva specifici motivi avverso la sentenza di primo grado, ma solo con memoria illustrativa depositata in corso di causa lamentava l’illegittimità del pignoramento per violazione del divieto di cui all’art. 19, comma 1-quater, d.P.R. n. 602/1973. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello, senza pronunciarsi sull’ammissibilità di tale nuova doglianza. La società ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la questione relativa all’avvio dell’azione esecutiva in pendenza dell’istanza di rateizzazione non era stata dedotta con l’atto di appello, ma era stata prospettata per la prima volta solo con la memoria illustrativa ex artt. 32, comma 2, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992. Tale censura, pertanto, non poteva trovare ingresso nel giudizio di gravame.
Richiamato il principio per cui l’atto di appello delimita l’ambito del devolutum e consuma il diritto di impugnazione, la Corte sottolinea che, nel caso di specie, non risultava applicabile ratione temporis il nuovo testo dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 che, come modificato dal d.lgs. n. 220 del 2023 e dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 36 del 2025, ammette i motivi aggiunti solo in presenza di documenti sopravvenuti da cui emergano vizi degli atti impugnati.
La Corte ricorda inoltre che, quando il giudice di merito non si sia espresso sull’ammissibilità di una domanda nuova, il giudice di legittimità può rilevare d’ufficio la relativa inammissibilità e deve cassare senza rinvio la decisione che abbia omesso di riscontrarla. Nella fattispecie, la CTR non aveva reso alcuna pronuncia esplicita sull’ammissibilità del motivo aggiunto, limitandosi a valutarne il merito.
La doglianza relativa alla omessa notifica degli atti di pignoramento alla società debitrice è stata ritenuta estranea alla censura concernente la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 602 del 1973. Le spese del giudizio di secondo grado sono state compensate e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato, non derivando la cassazione dall’accoglimento delle censure della ricorrente.
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Nota della Redazione
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