Appello tributario, motivi specifici e carattere devolutivo pieno (Cass. civ. Sez. V n. 34635 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 è assolto anche quando l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni già poste a sostegno della legittimità del proprio operato nel giudizio di primo grado. La norma richiede motivi specifici dell’impugnazione, non già nuovi motivi, in coerenza con il carattere devolutivo pieno dell’appello. Quest’ultimo non è limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma è rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito. È pertanto errata la declaratoria di inammissibilità fondata sulla pretesa genericità dei motivi, anche quando le critiche siano desunte dagli argomenti già valorizzati dalla sentenza impugnata.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale a carattere generale, una società contribuente riceveva un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2006, con rideterminazione dei tributi, richiesta di interessi e irrogazione di sanzioni. La società impugnava l’atto davanti alla CTP, che accoglieva il ricorso.
L’Ufficio proponeva appello. La CTR della Sicilia dichiarava inammissibile l’impugnazione erariale per difetto di specificità dei motivi. L’Amministrazione finanziaria ricorreva quindi per cassazione con tre motivi; la società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere i giudici dell’appello ritenuto erroneamente inammissibile l’atto di appello dell’Ufficio. Il motivo è fondato.
La Corte enuncia la regola secondo cui, nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni già dedotte in primo grado, considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, deve ritenersi assolto l’onere di impugnazione specifica. L’art. 53 del d. lgs. n. 546 del 1992 richiede, infatti, i motivi specifici dell’impugnazione e non già nuovi motivi.
Tale conclusione discende dal carattere devolutivo pieno dell’appello, che è mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito. Nel caso concreto la Corte desume il rispetto dell’onere sia dall’atto di appello prodotto in giudizio, sia dalla stessa pronuncia impugnata, nella quale il giudice del gravame illustra come le ragioni di impugnazione fossero fondate sul contenuto dell’atto impositivo censurato in primo grado.
La Corte esclude che possa avere rilievo la circostanza che le ragioni di impugnazione siano state desunte dagli argomenti già valorizzati dalla sentenza di primo grado. La parte può certamente fondare le proprie critiche su ragioni già illustrate, al fine di asseverare la fondatezza della propria tesi, in ragione del carattere devolutivo pieno dell’appello. Sul punto richiama i precedenti Cass. n. 30525/2018, Cass. n. 7369/2017, Cass. n. 1200/2016, Cass. n. 14908/2014 e Cass. n. 3064/2012.
Nel ritenere generico e quindi inammissibile l’atto di appello, la pronuncia di merito ha commesso l’errore di diritto denunciato. La sentenza è pertanto cassata con rinvio. I restanti motivi, incentrati sulla violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 36 del d. lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma, c.p.c., nonché degli artt. 92 c.p.c. e 15, primo comma, del d. lgs. n. 546 del 1992, restano assorbiti. Il giudice del rinvio, stante l’ammissibilità dell’appello, dovrà pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione e rivalutare anche la statuizione sulle spese.
Nota della Redazione
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