Reiterazione specifica degli illeciti ZTL ed esclusione del concorso formale (Cass. civ. Sez. II n. 19680 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le violazioni della disciplina sulla circolazione nelle zone a traffico limitato, commesse in tempi diversi dalla medesima condotta omissiva, non integrano un’ipotesi di concorso formale di illeciti amministrativi, che richiede l’unicità dell’azione o dell’omissione produttiva della pluralità di violazioni. Esse devono essere considerate come un’unica infrazione per reiterazione specifica, ai sensi dell’art. 8-bis legge n. 689/1981 vigente ratione temporis, stante la sostanziale omogeneità degli illeciti e la programmazione unitaria della condotta. Ne consegue che le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate e un unico verbale di contestazione resta valido ed efficace, senza che ciò comporti l’esclusione dell’elemento soggettivo in capo al trasgressore.

Il Fatto

La proprietaria di un veicolo proponeva opposizione avverso numerosi verbali elevati dalla polizia municipale per aver circolato in una zona a traffico limitato senza la prescritta autorizzazione, in un arco temporale di circa due mesi. La ricorrente deduceva di essere incorsa in errore incolpevole, ritenendosi ancora titolare del permesso di accesso dopo il cambio di residenza, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal Comune circa la decadenza dell’autorizzazione.

Il Giudice di Pace accoglieva parzialmente i ricorsi, annullando tutti i verbali tranne uno. Il Tribunale, in sede di appello, rigettava sia il gravame principale del Comune sia quello incidentale, confermando la decisione di primo grado. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 3, comma 2, legge n. 689/1981 e dell’art. 198 d.lgs. n. 285/1992.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censurava la sentenza impugnata sotto due profili. Da un lato, la mera tolleranza o assenza di controlli non sarebbe idonea a configurare la buona fede del trasgressore né ad escludere l’elemento soggettivo dell’illecito. Dall’altro, il giudice avrebbe erroneamente unificato le singole condotte, laddove la configurazione degli illeciti come un tutt’uno presupporrebbe la loro riconduzione al concorso formale, espressamente escluso per le violazioni in materia di ZTL dall’art. 198, comma 2, CdS.

La Corte ha dichiarato il motivo infondato. Quanto alla seconda obiezione, il Collegio ha osservato che le trasgressioni non integrano un’ipotesi di concorso formale, il quale richiede l’unicità dell’azione o dell’omissione produttiva della pluralità di violazioni, come chiarito dalla Cass. Sez. II n. 10890 del 07.05.2018. Le violazioni, anche in tempi diversi, della medesima norma relativa alla circolazione di un veicolo privo dei requisiti amministrativi devono semmai essere considerate come un’unica infrazione per reiterazione specifica.

A fondamento di tale qualificazione, la Corte ha richiamato l’art. 8-bis legge n. 689/1981, vigente ratione temporis, il cui quinto comma prevede che le violazioni successive alla prima non sono valutate ai fini della reiterazione quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una programmazione unitaria. Ha inoltre rilevato che l’art. 198-bis CdS, di contenuto analogo, è entrato in vigore solo il 06.08.2022, dunque dopo la commissione delle infrazioni.

La Corte ha quindi confermato la soluzione del giudice di seconde cure circa la validità ed efficacia di un unico verbale di contestazione. Non si tratta, ha precisato, di escludere l’elemento soggettivo con riferimento alle violazioni successive, quanto piuttosto di elidere la valutazione di queste ultime in applicazione della disposizione richiamata, come già affermato dalla Cass. n. 2965 del 16.02.2016. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del Comune alle spese di legittimità, e la sentenza è stata corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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