Motivazione apparente dedotta da atti esterni è inammissibile in cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34632 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., è denunciabile in cassazione solo se l’anomalia risulta dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. La denuncia che si fondi su deduzioni contenute in atti esterni al provvedimento, quali il ricorso per cassazione o l’atto di appello, è perciò inammissibile. L’anomalia motivazionale si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una società di trasporto pubblico locale, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento dell’inquadramento superiore al parametro 193 (Specialista tecnico amministrativo) del CCNL Autoferrotranvieri, con le relative differenze retributive. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, accertando il diritto all’inquadramento e condannando la società al pagamento delle differenze.

La Corte d’appello di Bologna respingeva il gravame della società, confermando la decisione di primo grado. La società proponeva allora ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e il lavoratore resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte territoriale avesse reso una motivazione apparente, senza una approfondita disamina logico-giuridica delle difese svolte in appello.

La Corte ricostruisce l’indirizzo consolidato, espresso anche a Sezioni unite: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. va letta come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, riferita all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata. Richiama Cass., sez. un., 21.12.2022, n. 37406.

Su questa base il motivo è infondato: la ricorrente costruiva la censura facendo riferimento a proprie deduzioni contenute nell’atto di appello, e dunque ad atto estrinseco rispetto al testo della sentenza impugnata. La Corte ribadisce che qualsiasi anomalia motivazionale, per essere denunciabile, deve emergere dal solo provvedimento impugnato.

Il Collegio rileva inoltre che la ricorrente considerava solo parzialmente la motivazione di secondo grado, che aveva valorizzato la mancanza di smentita in fatto delle circostanze testimoniali: il riconoscimento del lavoratore quale unico referente dell’ufficio gare e acquisti, l’esercizio di una discrezionalità pur limitata all’ambito operativo e l’autonomia, sotto supervisione, nella modifica degli schemi di acquisto e nell’individuazione di nuovi fornitori.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile, perché fondato anch’esso su una lettura parziale della motivazione: la Corte territoriale aveva posto a base della sussunzione nel parametro 193 non solo le due circostanze ritenute irrilevanti dalla ricorrente, ma anche il terzo aspetto dell’autonomia operativa. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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