Giudicato sulla validità delle fideiussioni preclude il rilievo d’ufficio in appello (Cass. civ. Sez. I n. 34633 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilievo d’ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito. Ove il giudice di primo grado abbia accolto una domanda sul presupposto della validità del contratto e la relativa statuizione non sia stata investita da specifica censura in appello, il giudice di secondo grado non può riesaminare la questione, perché il capo è ormai coperto dal giudicato formale e sostanziale, idoneo a coprire il dedotto e il deducibile. Il principio devolutivo dell’appello, correlato ai motivi di gravame, impedisce di estendere la cognizione a punti non ricompresi, neanche implicitamente, nel tema dell’impugnazione. Ne segue la cassazione, con decisione nel merito, del capo della sentenza d’appello che abbia dichiarato d’ufficio la nullità di fideiussioni per violazione della normativa antitrust.

Il Fatto

Nel 2007 una società aveva chiesto la concessione in leasing di un immobile da acquistarsi da un proprio socio e amministratore, con garanzia di fideiussione bancaria. La banca aveva subordinato la concessione al rilascio di un collaterale pignoratizio su un conto corrente del garante. In seguito all’inadempimento della società, la banca escusse il pegno e addebitò sul conto del garante i saldi negativi di altri rapporti.

La società convenne la banca davanti al Tribunale di Trani, chiedendo la nullità di alcune clausole e la ripetizione dell’indebito. In via riconvenzionale la banca chiese la condanna dei fideiussori. Il Tribunale dichiarò la nullità parziale del contratto di pegno e condannò il garante principale, in solido con gli altri fideiussori, al pagamento del residuo. In appello il garante impugnò solo la validità del pegno e la banca propose appello incidentale sulla sola nullità parziale di quel contratto. La Corte d’Appello di Bari sollevò d’ufficio la questione della nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e le dichiarò nulle, con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il ricorso investe la sentenza d’appello per aver deciso la validità delle fideiussioni quando su di essa non pendeva più alcuna contestazione. La Corte reputa il motivo fondato.

Il capo di primo grado che aveva condannato i fideiussori al pagamento, sul presupposto della validità ed efficacia delle garanzie, non era stato impugnato. L’appello principale aveva ad oggetto la sola validità del contratto di pegno e l’appello incidentale solo la dichiarata nullità parziale di quest’ultimo. Gli altri fideiussori erano rimasti contumaci. Su quel capo si era dunque formato il giudicato, che copre il dedotto e il deducibile.

Il giudice d’appello ha così violato il principio devolutivo, che vieta di esaminare questioni risolte dal primo giudice e non riproposte con apposita censura. La Corte richiama la propria giurisprudenza: l’effetto devolutivo preclude di estendere le statuizioni a punti non ricompresi nei motivi, mentre consente di fondare la decisione su ragioni connesse a quelle dedotte; e il rilievo d’ufficio della nullità è precluso ove sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato, anche implicito (Cass. civ., sez. I, n. 23235 del 2013).

Gli altri due motivi, relativi alla competenza funzionale della sezione specializzata per le controversie antitrust e alla validità o nullità parziale delle fideiussioni, restano assorbiti dall’accoglimento del primo. La Corte cassa la decisione sul motivo accolto e, decidendo nel merito, elimina il capo del dispositivo che dichiarava la nullità delle fideiussioni; conferma il resto, compresa la regolamentazione delle spese d’appello, e condanna i controricorrenti alle spese di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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