Motivazione per relationem nulla se manca il collegamento tra cartiera e contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 34709 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dell’avviso di accertamento per relationem, ai sensi degli artt. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56, quinto comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, non è sufficiente che l’Ufficio illustri la natura di “cartiera” dei fornitori del fornitore del contribuente. La motivazione è radicalmente nulla quando manca del tutto il collegamento, in fatto e in diritto, tra l’inesistenza di quelle operazioni e i rapporti intercorsi tra il fornitore e il contribuente. Il requisito motivazionale esige l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi della pretesa, idonei a delimitare le ragioni dell’Ufficio, ma non può risolversi in una mera ipotesi sulla partecipazione del contribuente. Il vizio di motivazione travolge l’intero atto impositivo e rende irrilevanti le ulteriori questioni.

Il Fatto

Una società riceveva distinti avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Per il 2006 le si contestava l’indebita detrazione dell’IVA su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; per il 2007 si contestavano maggior imponibile e indebita detrazione, con sanzioni e interessi, a fronte di operazioni alcune soggettivamente e altre oggettivamente inesistenti.

I soci impugnavano autonomamente i conseguenti avvisi loro notificati ai fini dell’imposizione reddituale. La CTP di Firenze, riuniti i ricorsi, li rigettava; i contribuenti appellavano e la CTR della Toscana accoglieva gli appelli. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione con cinque motivi; i contribuenti resistevano con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per primo il quarto motivo, dirimente e proposto in via subordinata al terzo. L’Agenzia censurava la sentenza per aver ritenuto nulli gli avvisi perché privi di motivazione, non essendo allegato il PVC e non bastando la trascrizione di parte di esso.

La Corte ritiene la questione di diritto e dunque ammissibile, ma infondata nel merito. Richiama la giurisprudenza consolidata: con riguardo alla motivazione per relationem è sufficiente che l’amministrazione metta il contribuente in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne l'”an” e il “quantum debeatur”. L’atto è correttamente motivato quando rinvia a un PVC regolarmente notificato o consegnato, senza che occorra riportarne il contenuto.

Tuttavia, il requisito degli artt. 42 e 56 citati esige la puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della pretesa e l’indicazione di fatti astrattamente giustificativi, che delimitino l’ambito delle ragioni dell’Ufficio nella successiva fase contenziosa.

Dall’avviso trascritto in ricorso emerge che le risultanze poste a base della motivazione fanno riferimento solo in esordio alla società contribuente, indicata come cliente di un fornitore sottoposto a verifica e oggetto di contestazioni per fatture per operazioni oggettivamente inesistenti. Nel prosieguo gli atti argomentano sulla prova dell’inesistenza dei clienti di quel fornitore, ma mancano del tutto di collegare, in fatto e in diritto, tale inesistenza con le operazioni intercorse tra il fornitore e la contribuente.

In tal modo resta non spiegato il salto logico con cui l’Ufficio, dopo aver motivato sulla natura di cartiera dei fornitori del proprio fornitore, ritiene di aver illustrato le ragioni dei maggiori tributi in capo alla contribuente quanto ai rapporti tra le due società. Non sono comprensibili le ragioni per cui anche le operazioni tra il fornitore e la contribuente siano state ritenute meramente cartolari. Significativamente l’Amministrazione scrive che “diviene lecito ipotizzare” una concatenazione di operazioni fittizie organizzata con la compacenza dei clienti finali, rendendo manifesta la natura meramente ipotetica delle contestazioni.

Il motivo è quindi rigettato e, poiché l’invalidità degli avvisi per vizio di motivazione travolge gli atti impugnati, risultano infondati, per le medesime ragioni, tutti gli altri motivi, restando esclusa la rilevanza di ogni altra questione. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese in favore dei controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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